Allestimenti impianti elettrici manifestazione Lucca Comics & Games Srl. Annualità 2016-2017-2018

Lucca Comics & Games

L'appalto prevede la fornitura e posa in opera a noleggio per gli impianti elettrici da allestire temporaneamente nei padiglioni espositivi della manifestazione denominata «Lucca Comics & Games — Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'Illustrazione e del Gioco» in programma a Lucca per le edizioni degli anni 2016, 2017 e 2018.
Gli impianti interessano padiglioni espositivi e di giochi di ruolo, zone di pubblico spettacolo. Copia del progetto potrà essere ritirata presso la stazione appaltante nei punti di contatto indicati.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2016-07-28. L'appalto è stato pubblicato su 2016-06-21.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2016-06-21 Avviso di gara
Avviso di gara (2016-06-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Gestione di impianti elettrici
Quantità o entità: 1 319 5471 400 000
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Gestione di impianti elettrici 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Lucca Comics & Games
Indirizzo postale: Corso Garibaldi 53
Codice postale: 55100
Città postale: Lucca
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.luccacomicsandgames.com 🌏
E-mail: info@pec.luccacomicsandgames.com 📧
Telefono: +39 0583401711 📞
Fax: +39 0583401737 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2016-06-21 📅
Termine di presentazione: 2016-07-28 📅
Data di pubblicazione: 2016-06-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 121-216308
Numero GU-S: 121
Informazioni aggiuntive
Il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati fanno parte integrante del bando e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che: ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi; ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione. La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima. ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente; ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; Si ricorda che: ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi: I) (ex art. 48, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016) l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti; II) (ex art. 48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale; III) (ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; IV) (ex art. 48, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto; V) (ex art. 80, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. VI) Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016. VII) Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Avvalimento: ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), D.Lgs. n. 50/2016, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. A tal fine il concorrente deve allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente; c) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016). Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016). Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto sono affidabili a terzi, mediante subappalto, lavori in una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016). Si ricorda che: — ex art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; — ex art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; È invece vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto. Presa visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio (a pena di esclusione); pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori. Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con l'Arch. Gianni Parenti al Tel mobile: +39 3335242088 Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia al tecnico addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione. Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio. In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante. Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri. Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizione del capitolato speciale, come eventualmente modificate dal D.Lgs. n. 50/2016. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000 EUR. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari). In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite. Modalità e termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca Comics & Games Srl, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.7.2016 (termine perentorio, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca Comics & Games Srl). Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve indicare il mittente ( e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara. Detto plico deve contenere: Busta n. 1 «Documentazione amministrativa»; Busta n. 2 «Offerta economica»; Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè: Busta n. 1: «Documentazione amministrativa». Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura «Documentazione amministrativa» ed essere sigillata come più sopra indicato. Essa dovrà contenere: 1)-dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All.1), o comunque conformemente a tale modello, firmate dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all' ATI/consorzio di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, e all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rendere dette dichiarazioni e, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni dovranno essere rese sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore; 1) bis- dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All.1bis), o comunque conformemente a tale modello, prodotte unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, rilasciate individualmente e sottoscritte dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara. 1) ter- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All. 3), o comunque conformemente a tale modello, firmate dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all'ATI/consorzio di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, e all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rendere dette dichiarazioni e, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere resa sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore; 2)-garanzia a corredo dell'offerta pari al 2 % dell'importo posto a base di gara, costituita con le modalità indicate dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, con efficacia di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta (art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016). 3)-impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016); 4)-nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, dovrà essere prodotto l'atto di costituzione in originale o in copia conforme all'originale: il mandato collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo del consorzio; 4) bis- nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 5) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente; c) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto 6) copia stampata dell'e-mail trasmessa dal sistema di riscossione dell'ANAC, a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo (nella misura suindicata nel presente invito) a favore dell'ANAC o, in caso di versamento mediante «Lottomatica», scontrino fiscale (in originale) rilasciato dal punto vendita a comprova dell'avvenuto pagamento del suddetto contributo; 7) attestazione di presa visione dei luoghi; Busta n. 2: «Offerta Economica»: tale busta deve essere debitamente sigillata e/o controfirmata su tutti i lembi (N.B.: non solo sui lembi di chiusura manuale, ma anche sui lembi a chiusura meccanica ) dal legale rappresentante. L'offerta (in bollo da 16 EUR) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) sull'elenco prezzi. In caso di contrasto tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per la Stazione Appaltante. L'offerta deve essere firmata, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore — in tal caso va trasmessa, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso, se le generalità sono desumibili dagli atti di gara. Svolgimento della gara La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 29 luglio 2016 ore 12:00 e seguenti presso la Sede di Lucca Comics&Games Srl e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Commissione procederà dunque a: verificare la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni e, in caso negativo, ad escluderle nei casi previsti dalla presente lettera di invito, o a richiedere le necessarie integrazioni; (in caso emerga dalla documentazione di gara l'incorrenza in cause ostative ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, a chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio di rilevanza, ad escludere il concorrente, a darne comunicazione all'ANAC e ad escutere la cauzione provvisoria); aprire le buste contenenti l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara; valutare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 50/201610; proporre l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, salva la verifica dei conteggi da esperirsi a cura dell'A.C., prima di procedere alla verifica dei requisiti autocertificati. Ove le operazioni non si concludano in un'unica seduta, si darà avviso ai partecipanti alla gara delle sedute successive. Di ogni seduta sarà redatto verbale. Offerte anomale: ex art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla «soglia di anomalia» individuata ai sensi della medesima norma. Ex art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. All'esito dell'attribuzione dei vari punteggi e dell'eventuale valutazione di congruità delle offerte, la commissione di gara proporrà l'aggiudicazione del contratto. Norme di carattere generale Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. È esclusa la competenza arbitrale. In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti. La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto successivamente e nello stesso dovrà essere contenuta l'espressa revoca dell'offerta precedente, pena l'esclusione di entrambe le offerte. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto. I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara. Diversamente gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto. La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di esclusione. La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare. Aggiudicazione della gara La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta. La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace. La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti. Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore. Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. Segreti tecnici e commerciali Il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art. dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 60/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza è accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parte dell'offerta sono da segretare; fornisca un «principio di prova» atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato Decreto. Normativa di gara: la presente gara è indetta e regolata secondo la legislazione vigente al momento di spedizione della presente lettera di invito. Pubblicità: l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016. Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 («Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC»), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010. Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L'appalto prevede la fornitura e posa in opera a noleggio per gli impianti elettrici da allestire temporaneamente nei padiglioni espositivi della manifestazione denominata «Lucca Comics & Games — Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'Illustrazione e del Gioco» in programma a Lucca per le edizioni degli anni 2016, 2017 e 2018.
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Gli impianti interessano padiglioni espositivi e di giochi di ruolo, zone di pubblico spettacolo. Copia del progetto potrà essere ritirata presso la stazione appaltante nei punti di contatto indicati.
Saranno accettate varianti
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 319 547 💰
1 400 000 💰
Numero di riferimento: 1
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Lucca, centro Urbano.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443;
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i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro1.
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.4.2009, n. 33;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.7.1991, n. 240;
Sono comunque ammessi tutti gli «operatori economici» 2, in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.
Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell'allegato 4 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47, D.Lgs. n. 163/2006). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. black list, di cui al D.M. Finanze 4.5.1999, e al D.M. Economia e Finanze 21.11.2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da tale Dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.
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Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
Si precisa che:
ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
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ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
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ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
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Ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
Ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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Ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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Si ricorda che:
ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
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ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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Posizione economica e finanziaria:
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione rilasciata da SOA (società di attestazione) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come individuati nel presente bando (tutte le categorie indicate nel bando sono «a qualificazione obbligatoria», ex All. «A» D.P.R. 207/2010).
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La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61, comma 2, DPR 207/2010).
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Descrizione dei lavori: i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie (Allegato A al D.P.R. n. 207/2010):
OS30 «Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi» classifica II (calcolata sulla base annuale dei lavori come sopra indicato);
Pertanto i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella suindicata categoria e classifica.
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Essendo tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto ricomprese in un'unica categoria (OS30 classifica II, Categoria prevalente), i concorrenti potranno costituirsi esclusivamente in Associazioni Temporanee di tipo orizzontale, ferma restando la facoltà, ai fini della qualificazione, di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
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Livello(i) minimo(i) di standard:
Requisiti minimi di idoneità professionale: oltre a quanto sopra previsto relativamente alle «condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione», i concorrenti, all'atto dell'offerta, salvi ulteriori iscrizioni ad Albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente:
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essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per l'attività cui inerisce l'appalto;
(in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.6.2004.
Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale: Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L. R. Toscana n. 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:
1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28 D.Lgs. n. 81/2008;
4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008.
L'impresa dovrà pertanto autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
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Capacità tecnica e professionale:
Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
L'impresa dovrà pertanto autocertificare il possesso di tali requisiti, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando, ovvero riportarne integralmente i contenuti (All. 1).
La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando, ovvero riportandone integralmente i contenuti (All. 1 bis):
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impresa individuale: titolare e direttore tecnico
società in nome collettivo: soci e direttore tecnico
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza;
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Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Garanzie: Ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2 % del prezzo complessivo stimato a base d'asta (al netto di IVA), costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo.
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Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n.163/2006, l'esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).
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La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4, e 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).
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Si precisa inoltre che:
— ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016:
la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
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la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
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— ai sensi dell'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016:
le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Le fideiussioni dovranno contenere apposita appendice in grado di coprire la Società di danni causati per lucro cessante e/o danno emergente.
Garanzie dei concorrenti riuniti
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.
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In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:
l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
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nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizione del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000 EUR. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi:
I) (ex art. 48, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016) l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
II) (ex art. 48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
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III) (ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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IV) (ex art. 48, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
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V) (ex art. 80, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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VI) Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016.
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VII) Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
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Avvalimento: ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), D.Lgs. n. 50/2016, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
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A tal fine il concorrente deve allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
c) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).
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Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).
Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto sono affidabili a terzi, mediante subappalto, lavori in una quota non superiore al 30 % dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).
Si ricorda che:
— ex art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
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b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
— ex art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
È invece vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Altre condizioni particolari:
Presa visione dei luoghi: la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio (a pena di esclusione); pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
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Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con il Sig. Duccio Signorini, tel. n. 0583.401711.
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia all'addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara; all'atto del sopralluogo verrà anche consegnato il supporto elettronico con tutti gli elaborati progettuali.
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In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
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Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), DLgs n.163/2006, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l'esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l'esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 36 mesi
Data di apertura delle offerte: 2016-07-29 📅
Luogo di apertura: Lucca Comics & Games, Corso Garibaldi 53 — 55100 Lucca.
Luogo: Lucca Comics & Games, Corso Garibaldi 53 — 55100 Lucca.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o soggetti muniti di regolare delega dell'impresa partecipante.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ufficio Segreteria

Riferimento
Date
Data di inizio: 2016-10-10 📅
Data di fine: 2018-11-10 📅
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 1
Informazioni aggiuntive
Il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati fanno parte integrante del bando e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
Si precisa che:
ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
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ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
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ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale
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ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.
ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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Si ricorda che:
ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
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ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi:
I) (ex art. 48, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016) l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
II) (ex art. 48, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
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III) (ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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IV) (ex art. 48, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016) è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
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V) (ex art. 80, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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VI) Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016.
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VII) Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
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Avvalimento: ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), D.Lgs. n. 50/2016, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
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A tal fine il concorrente deve allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
c) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).
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Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).
Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto sono affidabili a terzi, mediante subappalto, lavori in una quota non superiore al 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).
— ex art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
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b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
— ex art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
È invece vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Presa visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio (a pena di esclusione); pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
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Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con l'Arch. Gianni Parenti al Tel mobile: +39 3335242088
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia al tecnico addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara.
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In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
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Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.
Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizione del capitolato speciale, come eventualmente modificate dal D.Lgs. n. 50/2016. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000 EUR. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
Modalità e termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca Comics & Games Srl, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.7.2016 (termine perentorio, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca Comics & Games Srl).
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Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve indicare il mittente ( e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara.
Detto plico deve contenere:
Busta n. 1 «Documentazione amministrativa»;
Busta n. 2 «Offerta economica»;
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
Busta n. 1: «Documentazione amministrativa». Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura «Documentazione amministrativa» ed essere sigillata come più sopra indicato. Essa dovrà contenere:
1)-dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All.1), o comunque conformemente a tale modello, firmate dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all' ATI/consorzio di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, e all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rendere dette dichiarazioni e, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni dovranno essere rese sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore;
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1) bis- dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All.1bis), o comunque conformemente a tale modello, prodotte unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, rilasciate individualmente e sottoscritte dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara.
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1) ter- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All. 3), o comunque conformemente a tale modello, firmate dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all'ATI/consorzio di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, e all'art. 45, comma 2, lett e), D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rendere dette dichiarazioni e, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere resa sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore;
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2)-garanzia a corredo dell'offerta pari al 2 % dell'importo posto a base di gara, costituita con le modalità indicate dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, con efficacia di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta (art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).
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3)-impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);
4)-nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, dovrà essere prodotto l'atto di costituzione in originale o in copia conforme all'originale: il mandato collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo del consorzio;
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4) bis- nel caso di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
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5) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:
6) copia stampata dell'e-mail trasmessa dal sistema di riscossione dell'ANAC, a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo (nella misura suindicata nel presente invito) a favore dell'ANAC o, in caso di versamento mediante «Lottomatica», scontrino fiscale (in originale) rilasciato dal punto vendita a comprova dell'avvenuto pagamento del suddetto contributo;
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7) attestazione di presa visione dei luoghi;
Busta n. 2: «Offerta Economica»: tale busta deve essere debitamente sigillata e/o controfirmata su tutti i lembi (N.B.: non solo sui lembi di chiusura manuale, ma anche sui lembi a chiusura meccanica ) dal legale rappresentante.
L'offerta (in bollo da 16 EUR) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) sull'elenco prezzi. In caso di contrasto tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
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L'offerta deve essere firmata, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore — in tal caso va trasmessa, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso, se le generalità sono desumibili dagli atti di gara.
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Svolgimento della gara
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 29 luglio 2016 ore 12:00 e seguenti presso la Sede di Lucca Comics&Games Srl e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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La Commissione procederà dunque a:
verificare la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni e, in caso negativo, ad escluderle nei casi previsti dalla presente lettera di invito, o a richiedere le necessarie integrazioni;
(in caso emerga dalla documentazione di gara l'incorrenza in cause ostative ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, a chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio di rilevanza, ad escludere il concorrente, a darne comunicazione all'ANAC e ad escutere la cauzione provvisoria);
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aprire le buste contenenti l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara;
valutare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 50/201610;
proporre l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, salva la verifica dei conteggi da esperirsi a cura dell'A.C., prima di procedere alla verifica dei requisiti autocertificati.
Ove le operazioni non si concludano in un'unica seduta, si darà avviso ai partecipanti alla gara delle sedute successive.
Di ogni seduta sarà redatto verbale.
Offerte anomale: ex art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla «soglia di anomalia» individuata ai sensi della medesima norma.
Ex art. 97, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.
All'esito dell'attribuzione dei vari punteggi e dell'eventuale valutazione di congruità delle offerte, la commissione di gara proporrà l'aggiudicazione del contratto.
Norme di carattere generale
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
È esclusa la competenza arbitrale.
In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti.
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La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto successivamente e nello stesso dovrà essere contenuta l'espressa revoca dell'offerta precedente, pena l'esclusione di entrambe le offerte.
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Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara. Diversamente gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
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La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di esclusione.
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La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
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Aggiudicazione della gara
La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
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La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
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Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
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b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
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Segreti tecnici e commerciali Il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art. dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 60/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.
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Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.
La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza è accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parte dell'offerta sono da segretare; fornisca un «principio di prova» atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
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Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato Decreto.
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Normativa di gara: la presente gara è indetta e regolata secondo la legislazione vigente al momento di spedizione della presente lettera di invito.
Pubblicità: l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 («Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC»), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.
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Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
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Fonte: OJS 2016/S 121-216308 (2016-06-21)