A) Funivie Piccolo San Bernardo SpA svolge le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e stipula l'accordo quadro nell'interesse e per conto proprio ed anche nell'interesse e per conto di: a.1) Cervino SpA, con sede in Valtournenche (AO), Loc. Breuil Cervinia, P.le Funivie; a.2) Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA, con sede in Courmayeur (AO), Loc. Strada Dolonne-La Villette, n. 1b; a.3) Funivie Monte Bianco SpA, con sede in Courmayeur (AO), Loc. Entrèves, Strada Statale 26, n. 48; a.4) Monterosa SpA, con sede in Gressoney-la-Trinité (AO), Loc. Staffal 17; a.5) Pila SpA, con sede in Gressan (AO), Loc. Pila 16. Nell'esercizio della II° opzione indicata nella sezione II.2.2) possono aderire all'accordo quadro e concludere appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi anche gli operatori economici concessionari degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, Saint-Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di Valsavarenche; b) la stipulazione degli appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi basati sull'accordo quadro è ad opera di ciascuno dei soggetti indicati nella precedente lettera a); le spese relative alla stipula dell'accordo quadro e degli appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sono a carico dell'aggiudicatario; c) in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti: c.1) i requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.2.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo e il consorzio ordinario di concorrenti; c.2) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione III.2.2) deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso e dal mandatario in misura maggioritaria; d) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Corrado Giordano; e) l'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7.7.2011; f) non è consentito il subappalto; g) non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate; in caso di parità, si fa luogo a richiesta di miglioria d'offerta; h) il ricorso al criterio del prezzo più basso è giustificato dalle caratteristiche standardizzate dell'oggetto dell'appalto le cui condizioni sono definite dal mercato; ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 le spese di pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono rimborsate all'ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; i) l'ente aggiudicatore: i.1) valuta la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; i.2) procede all'aggiudicazione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta idonea; i.4) si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare l'accordo quadro motivatamente; j) in considerazione dell'oggetto dell'appalto, non sussistono gli obblighi di predisposizione del D.U.V.R.I. e di quantificazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso; k) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo possono essere sanate previo il pagamento, in favore dell'ente aggiudicatore, della sanzione pecuniaria pari a 5 000 EUR. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione; l) il fornitore ha l'obbligo di fornire solo energia verde la cui origine/produzione sia certificata secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.