Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive non presentata correttamente dovranno essere prestate, integrate o regolarizzate entro il termine non superiore a 10 giorni dalla relativa richiesta da parte di AdP. Si applica per il resto quanto previsto dal citato art. 39. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice viene stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo di gara.