Informazioni aggiuntive
N. di gara 6072722. Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili residenti a Osio Sopra per il periodo 1.9.2015-31.8.2019 in esecuzione alla determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Socio-Culturale n. 999176 provv. R.G. n. 42 R.Int. in data 12.6.2015.
p.i 00240870162
L’appalto comprende prestazioni e servizi di cui alla categoria 25 CPC 93 dell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto ai sensi dell’art. 20 del citato D.Lgs., lo stesso trova applicazione solo per quanto concerne gli articoli 68, 65 e 225 e quelli ulteriormente richiamati nel capitolato speciale di appalto e nel presente disciplinare.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi e relativi punteggi in centesimi di seguito descritti all’articolo 6 del presente disciplinare, ai punti «Busta 2» e «Busta 3».
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.7.2015.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Osio Sopra — Offerta per procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza educativa scolastica.
Oltre al nominativo dell’impresa partecipante. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
— Busta n. 1 — documentazione amministrativa,
— Busta n. 2 — offerta tecnica,
— Busta n. 3 — offerta economica.
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente e il relativo contenuto.
Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e precisamente:
a) Una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) Una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
f) In originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) (Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
— documentazione da presentare: Busta n. 1: Riportante la dicitura «Documentazione amministrativa oltre al nominativo» dell'impresa partecipante.
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello «A») sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa dichiara:
a) Di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:
— di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16.3.1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
— di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello «B»):
a) Dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) Dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) Dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) Dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
— di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello «B»):
a) Dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) Dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) Dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) Dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello «B-bis»).
— di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19.3.1990, n. 55,
— di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
— di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
— di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente,
— di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,
— di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente,
— di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12.3.1999, n. 68),
— di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
— di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689,
— di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
— di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex — dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i( );
oppure:
— di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex — dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure:
— di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex — dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
b) Di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
— ovvero, per le sole Cooperative, di essere iscritta all’apposito all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
— ovvero (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma),
— oppure (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.
Nota bene:
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:
— in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico,
— in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico,
— in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico,
— in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
d) Di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando e nel disciplinare di gara;
e) Di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
f) Il numero di Partita IVA;
g) Il numero di matricola INPS;
h) Che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
i) Indicazione degli eventuali soggetti, di cui alla precedente lettera c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero l’indicazione della mancanza di tale condizione.
Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.
In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 3 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare la dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire i servizi di cui al presente bando. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (in tal caso utilizzare il modello «C»);
In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare (è preferibile l’uso dell’allegato modello «D») l’elenco dei principali servizi oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre anni (a.s. 2012/2013-2013/2014-2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, il concorrente deve comprovare quanto indicato nell’elenco per mezzo di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi dai quali dovrà emergere che il servizio è stato svolto con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali, o altre cause.
I suddetti certificati dovranno essere allegati al suddetto modello «D»).
Se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445; con riferimento a quest’ultima ipotesi, in sede di controllo, l’Amministrazione potrà richiedere al concorrente la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara (es. produzione delle relative fatture).
Versamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici delle somma di 80 EUR a titolo di contribuzione per il funzionamento dell’Autorità di Vigilanza, così come stabilito nella deliberazione del 5 marzo 2014 della medesima Autorità, attuativa dell’articolo 1, comma 65 e 67, della legge 266/2005. La predetta somma dovrà essere versata secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità:
www.avcp.it In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo.
Garanzia pari al 2 % del prezzo indicato come base d’asta ossia 16 568,16 EUR, sotto forma di:
— cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione,
— fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito e lo documenta allegando fotocopia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia,
— impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario (non necessario se la fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al punto precedente già preveda tale impegno).
In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:
— scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria,
— procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo «in nome e per conto di questa e delle mandanti».
In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e precisamente:
a) Una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) Una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
f) In originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) (Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.
Busta n. 2 Riportante la dicitura «Offerta tecnica» oltre al nominativo dell’impresa partecipante.
In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio.
Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare:
— l’efficia del progetto gestionale articolato in:
– progetto di gestione del servizio,
– Personale,
– procedure interne di valutazione,
– capacità formative,
– coinvolgimento della rete informale,
– turnover operatori,
– eventuali risorse aggiuntive e servizi migliorativi,
— l’affidabilità dell’impresa articolata in:
– esperienze gestionali in servizi oggetto d’appalto,
– eventuali risorse strumentali, migliorative/ innovative/complementari,
— certificazione di qualità; all’offerta tecnica potranno essere assegnati massimo 70 punti su 100.
La commissione potrà dichiarare non ammissibili le imprese che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 31 punti su 60.
Ai fini di un’equa attribuzione dei punteggi è necessario che l’offerta tecnica sia presentata in forma di una relazione dettagliata che non dovrà comunque superare il numero di 25 facciate (foglio: A4, tipo carattere: arial, dimensione carattere: 10, interlinea: singola). Non saranno valutati eventuali allegati all’offerta tecnica.
Per la valutazione dell’efficacia del progetto gestionale e dell’affidabilità dell’impresa si prenderanno in considerazione i parametri indicati e disponibii su:
www.comune.osiosopra.bg.it
Busta n. 3 Riportante la dicitura «Offerta economica» oltre al nominativo dell’impresa partecipante.
L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate e redatta secondo l’allegato modello «E».
L’offerta economica dovrà fare riferimento ad entrambi i servizi in appalto (assistenza educativa scolastica agli alunni disabili, progetto doposcuola e progetto sperimentale extrascuola) e dovrà indicare il costo orario (soggetto a ribasso) offerto per le figure del coordinatore e dell’assistente educatore. L’importo totale complessivo dell’offerta risulterà applicando al monte ore presunto previsto per ciascuno dei servizi oggetto d’appalto il costo orario offerto per le due figure professionali.
Il prezzo totale offerto dal concorrente dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara ed espresso in cifre ed in lettere. Dovrà risultare, altresì, indicato il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta deve essere corredata dalla specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’articolo 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
All’offerta economica potranno essere assegnati massimo 30 punti su 100.
Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà formulato l’offerta migliore (riportante il prezzo più basso).
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
prezzo complessivo più basso offerto x punteggio massimo attribuibile (30)
prezzo complessivo offerto dall’operatore economico in esame
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, sommando i punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
Svolgimento delle operazioni di gara. La gara avrà inizio il giorno 21.7.2015 alle ore 9:00 presso la sala Giunta del Comune intestato. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.
A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 9 (controllo sul possesso dei requisiti) del presente disciplinare.
A conclusione di questa fase di verifica la ripresa delle operazioni di gara è prevista per il giorno 4.8.2015 alle ore 9:00 ove la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2).
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica ai sensi dell’art. 283, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi.
Le motivazioni seguite dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l’offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Conclusa questa valutazione, si proseguirà in seduta pubblica prevista per il giorno 7.8.2015 alle ore 9:00 e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi.
A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.
Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 avvalendosi della commissione di gara;
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 10 (offerte anormalmente basse) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica di cui verrà resa nota la data, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell’offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
L’amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Le date sopra indicate potranno essere modificate, in tal caso verrà dato adeguato avviso ai concorrenti.
Controllo sul possesso dei requisiti.
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 % delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Offerte anormalmente basse: L’amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 avvalendosi della commissione di gara;
Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Ove il responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal fine sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste.
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla sua audizione.
L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre alla verifica di anomalia le migliori offerte contemporaneamente non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica l’amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria: L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A entro 60 giorni dall’aggiudicazione. La prestazione oggetto del presente appalto potrà essere corrisposta in pendenza della stipula del contratto.
Accesso agli atti: Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:
a) All’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) Alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c) Al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) Alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) A eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) Ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Norme diverse: L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono:
mediante una combinazione dei seguenti mezzi:
— per via elettronica ai sensi dell’articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
— ovvero, in alternativa, mediante fax.
Acquisizione dei documenti di gara: Il presente disciplinare di gara è reperibile sul profilo di committente di questo Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.osiosopra.bg.it o ritirabile, previo pagamento delle spese, presso l’ufficio socio-culturale negli orari di apertura dell’ufficio.
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso il medesimo ufficio comunale, Piazza Garibaldi 1 — 24040 Osio Sopra (BG) negli orari di apertura al pubblico:
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria e ogni controversia in ordine all’esecuzione del contratto medesimo sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Loretta Mora (tel. +39 035500121 — interno 8) — mail:
cultura@comune.osiosopra.bg.it — PEC:
comune.osiosopra@pec.regione.lombardia.it
*l Responsabile del Settore Socio-Culturale: dott.ssa Leonia Ongis.