È ammesso l'avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. A pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Le imprese interessate all’avvalimento dovranno conformarsi a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e), f) o g), nonché all’art. 88, comma 1 del D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui l'impresa si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, non può partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e deve allegare, a pena di esclusione, la documentazione di cui all’art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16.3.1942, n. 267 (relazione professionista, dichiarazione avvalimento obbligatorio), indicando, altresì, il Tribunale competente e la data di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.