Informazioni aggiuntive
Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs n. 163/06 Ing. Massimo Vasapollo.
N.B. Rinvio al Disciplinare di gara:
Con riferimento alle dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla procedura di gara, ed indicate al presente articolo si precisa:
Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 24.6.2014. In particolare:
“1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
La sanzione che sarà applicata, al verificarsi delle fattispecie descritte dalla sopra citata normativa, è pari al cinque per mille dell'importo complessivo di cui al presente appalto.
Informazioni complementari e Disposizioni finali
1) È facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC al recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.
2) La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3) Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione — con congruo anticipo — mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante.
4) Non saranno ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto alla fissata base d'asta.
5) L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.
6) La Scrivente Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.
7) Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
8) Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
9) L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei servizi in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni nonchè dei principali atti di indirizzo dell'AVCP in materia; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o la parte dei servizi che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita dalla legge).
10) L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 490/1994, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..
11) Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente gara d'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore al tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci. Gli obblighi di che trattasi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti ed anche se receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
12) L'impresa è responsabile, in rapporto con la scrivente stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui alla lettera che precede da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Scrivente Stazione Appaltante;
13) L'inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti numeri 11) e 12), accertata dalla scrivente Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, verrà comunicata all'Impresa e, se del caso, anche al summenzionato Ispettorato, ovvero si procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi non osservati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato l'integrale adempimento degli obblighi di che trattasi. Relativamente alle detrazioni ed alle sospensioni dei pagamenti, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla scrivente Stazione Appaltante, né avrà titolo alcuno al risarcimento dei danni.
14) L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.
15) La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa partecipante, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.
16) SASE si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali subappaltarori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura.
17) Si specifica che ai sensi dell'art. 77 — bis del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'art. 15 della L. 16.1.2003, n.3, tutte le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all'istanza di ammissione. Pertanto, salva diversa espressa indicazione contenuta nel bando o nel disciplinare di gara, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti (vedasi anche l'art. 74, comma 6, del del D.Lgs n. 163/2006).
18) Si precisa che in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque — facoltativamente — presentare le documentazioni e/o attestazioni relative alla comprova, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare nei casi in cui detti atti/documenti non rechino espresso divieto di essere utilizzati nei confronti della P.A. e che verrà applicato il disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Appaltante procede:
— all'escussione della cauzione provvisoria,
— alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11,
— all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere,
— ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
19) SASE si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
20) L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via PEC al recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
21) SASE, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
22) La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.
23) L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
24) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
25) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del coordinamento per la sicurezza alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
26) verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23.5.1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti;
27) L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.
28) L'aggiudicazione definitiva è disposta con Provvedimento adottato dal Presidente di SASE. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 11 D.Lgs n. 163/2006).
29) L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
30) Ai sensi dell'art. 34, comma 35°, della Legge 17 dicembre 2012, n. 22, le spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
31) I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente.
32) Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
33) I certificati/attestati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti — salvo le eccezioni di cui appresso — con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, in data successiva all'aggiudicazione dell'appalto, inviare apposita richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
— tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante,
— trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione,
— gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art.9 del presente disciplinare, non saranno restituiti,
— le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite brevi manu ( o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).
34) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.
35) Le disposizioni del presente documento integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.
36) Anche qualora fosse previsto dal capitolato Speciale d'appalto, l'eventuale articolo riguardante anticipazioni di pagamento deve ritenersi abrogato e non più applicabile.
37) Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando e nel presente Disciplinare di Gara, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D.Lgs. N.163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.) ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n.827, per quanto compatibili ed applicabili, nonché alle norme del Capitolato Generale dei LL.PP. ed a tutte quelle del Capitolato Speciale di Appalto.