Con Decisione n. 1573 del 20.3.2013, la Commissione ha approvato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013). In tale sede è stato ribadito che ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il suddetto termine non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. Il medesimo termine del 31.12.2015 costituisce elemento essenziale della scelta strategica operata dalla D.G.R.C. n. 148 del 27.5.2013 proprio ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sui programmi FERS 2007-2013. Sulla base di tali presupposti il Concorrente si dichiara edotto che il termine del 31.12.2015 è da considerarsi essenziale per l'esecuzione e rendicontazione dell'intervento, pena la perdita integrale della provvista finanziaria eventualmente erogata, e che, conseguentemente, la Stazione Appaltante ha il diritto di annullare la procedura, rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il recesso medio tempore dal contratto eventualmente stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si avvalga dei poteri appena elencati in caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria.