Informazioni aggiuntive
a) Il progetto definitivo del collegamento ferroviario Terminal 1-Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa è stato inserito dal DPCM 22.10.2008 come “opera connessa” nell'ambito della “Rete Infrastrutturale per l'Accessibilità al sito Expo 2015” e ne è stata confermata la qualifica nei successivi atti di aggiornamento al Decreto (DPCM 1.3.2010, DPCM 15.6.2012,) associandovi anche la “priorità di collegamento con Expo” di grado 1 (Allegato 1, DPCM 6.5.2013). Il progetto si compone di 2 lotti tra loro distinti, pur se strettamente coordinati: il Lotto 1, cui il presente avviso inerisce, si riferisce all'edificio della nuova stazione ferroviaria al Terminal 2, si sviluppa interamente in aree di sedime demaniale aeroportuale ed è di competenza di SEA SpA; il Lotto 2, estraneo al presente avviso di gara, (dal che l'indicazione formulata al paragrafo II.1.8) è di competenza di Ferrovie Nord SpA e riguarda la linea ferroviaria di collegamento tra le stazioni del Terminal 1 e del Terminal 2, ivi compresi gli impianti ferroviari interni alla stazione T2;
b) la gara e la successiva fase esecutiva della prestazione contrattuale sono soggette alle procedure di controllo antimafia sui contratti relativi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015 [rif. prima edizione Linee-Guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui all'art. 3-quinquies del D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito dalla L. 20.11.2009, n. 166, concernente “Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015” (pubblicate sulla G.U.R.I. 19.4.2011, n. 90), nonché Seconda edizione delle Linee Guida pubblicata sulla G.U.R.I. 7.12.2013, n. 287]. Si segnala che, in aderenza e in analogia al Protocollo di Legalità quadro, sottoscritto in data 13 febbraio 2012, tra la Prefettura–U.T.G di Milano e la società Expo 2015 SpA anche per l'opera di cui al presente avviso di gara verrà sottoscritto, sulla falsariga del succitato Protocollo, uno specifico Protocollo di Legalità tra la Prefettura e SEA SpA. Quest'ultimo prevederà, in particolare, ma non limitatamente, gli adempimenti di cui agli articoli 2/Disciplina dei controlli antimafia, 4/Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante, 5/Costituzione Banca dati e Anagrafe esecutori, 8/Regolarità degli accessi ai cantieri, contemplati del Protocollo Prefettura/Expo 2015 SpA. Si invita a prendere visione della documentazione citata disponibile ai seguenti link:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0925_LINEE_GUIDA_EXPO2015_MILANO.pdf; http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_09_11_PROTOCOLLO_EXPO_20120213.pdf;
c) relativamente alla succitata opera connessa, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 può, in virtù dell'art. 13, c. 3 del D.L. 145/2013 (convertito dalla L. 9/2014), adottare deroghe per l'immediato avvio e la tempestiva realizzazione dell'opera;
d) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme all'art. 77 D.Lgs. 163/2006, raggiungibile all'URL:
https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Committente all'URL:
http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L'indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell'art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: portalefornitori@seamilano.eu;
e) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Fermo restando le eventuali deroghe concesse dal Commissario Unico [(rif. precedente lett. c)], il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell'art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente, troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell'art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura interamente gestita in modalità telematica, nonché di procedura riconducibile ai cd settori speciali, l'Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all'aggiudicatario, non opererà attraverso AVCPass;
f) relativamente all'indicazione di cui al punto IV.3.4) "Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione", si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle offerte; relativamente all'indicazione di cui al punto II.3)”Durata dell'appalto o termine di esecuzione” si precisa che il termine indicato di 522 giorni decorrerà dalla data di stipulazione del contratto; relativamente all'indicazione di cui al punto III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio” si precisa che per quanto attiene al nome e alle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si rimanda ai documenti di gara;
g) relativamente alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/06, si precisa che la prestazione principale è quella riconducibile all'esecuzione dei lavori della categoria prevalente, mentre le prestazioni secondarie sono quelle riconducibili ai lavori di cui alle categorie scorporabili e alla progettazione esecutiva;
h) per il raggiungimento della qualificazione, i concorrenti, in possesso di attestazioni SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione, possono cumulare uno o più dei requisiti progettuali maturati attraverso il proprio staff di progettazione con quelli del Progettista di cui si avvalgono o con cui si associano;
i) l'Ente Aggiudicatore si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori dall'art. 206 D.Lgs.163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui all'art. 86, c. 2 D.Lgs. 163/06; j) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E' rimessa all'Ente Aggiudicatore la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all'avvalimento. A tal fine, l'Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la verifica dell'effettiva disponibilità dei mezzi dell'avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini probatori. Sul punto, ferma la produzione documentale prescritta dal citato art. 49, c. 2, relativamente al requisito non frazionabile di cui al paragrafo III.2.2.a.2), indicativo della capacità patrimoniale di settore, laddove l'avvalso sia:
1) la holding, verrà preso in considerazione il bilancio consolidato approvato e depositato relativo a uno degli anni 2010/2011/2012 unitamente a dichiarazione con la quale l'avvalso si impegna, verso l'avvalente e verso l'Ente Aggiudicatore, a mettere a disposizione del concorrente le risorse che si renderanno necessarie per l'esecuzione del contratto;
2) società esecutrice di lavori, verrà preso in considerazione l'Attivo corrente e il Passivo corrente desumibile dal suo bilancio civilistico approvato e depositato di uno degli anni 2010/2011/2012, unitamente a dichiarazione con la quale l'avvalso si impegna, verso l'avvalente e verso l'Ente Aggiudicatore, a mettere a disposizione del concorrente le risorse che si renderanno necessarie per l'esecuzione del contratto;
3) banca o intermediario finanziario abilitato ex art 106 TUB, lo stesso dovrà dichiarare all'avvalente e all'Ente Aggiudicatore di mettere a disposizione del concorrente un attivo immediatamente liquidabile (denaro e/o titoli di Stato a deposito) per tutta la durata del contratto, che consenta al concorrente, ad adiuvandum del proprio bilancio, di dimostrare il possesso del prescritto indice;
k) trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di concorrenti o quale rete di imprese. Si evidenzia che è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti. Nell'offerta dovranno essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o dalle imprese retiste. I consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
l) relativamente alla partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23.4.2013, unitamente a quanto indicato dall'Ente Aggiudicatore nei documenti di gara;
m) in caso di raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario/imprese retiste, si precisa che:
(i) nell'ipotesi di cui al par. III.2.3.a), n. 1 [ossia: dimostrazione della capacità tecnica mediante qualificazione nella categoria prevalente OG1, classifica VIII] i componenti del R.T.I./consorzio ordinario/imprese retiste dovranno cumulativamente possedere classifiche idonee a coprire l'importo totale dei lavori a base d'asta (33 023 852,30 EUR);
(ii) nell'ipotesi di cui al par. III.2.3.a), n. 2, i componenti del R.T.I./consorzio ordinario/imprese retiste dovranno cumulativamente possedere categorie e classifiche idonee a coprire l'importo totale dei lavori a base d'asta;
(iii) per la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti: III.2.2.a1) e III.2.3.a gli stessi devono essere ripartiti tra le imprese secondo quanto previsto dall'art. 92, c. 2 del D.P.R. 207/10 [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06/rete di imprese di tipo orizzontale] e dall'art. 92, c. 3 [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06/rete di imprese di tipo verticale]; il requisito di cui al par. III.2.2.a.2) dovrà essere posseduto dalla mandataria; i requisiti di cui ai punti III.2.2.b) e III.2.3.b1) dalla mandataria nella misura minima del 40 %. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura superiore a ciascuna mandante. Relativamente al requisito di cui al punto III.2.3.b.1), si evidenzia che la percentuale del 40 % è da ricondursi alla somma dei valori degli importi globali delle opere appartenenti alle varie categorie indicate cui gli incarichi di progettazione ineriscono. La suddetta percentuale non dovrà necessariamente essere dimostrata dalla capogruppo con riferimento a ciascuna categoria. La riunione nel suo complesso dovrà, comunque, possedere, relativamente a ciascuna categoria, il requisito nell'importo globale minimo indicato al punto III.2.3.b.1) per ciascuna categoria; i requisiti di cui al punto III.2.3.b.2), poiché non frazionabili, dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio ordinario/rete di imprese nel suo complesso, non essendo richiesto alla capogruppo di possederli per ognuna delle categorie indicate; il requisito di cui al punto III.2.3.b.3) dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura minima di n. 8 unità e le mandanti, cumulativamente, dovranno coprire il residuo, fermo restando che la capogruppo dovrà possedere il requisito in misura prevalente; il requisito di cui al punto III.2.3.c) dovrà essere posseduto in conformità a quanto previsto all'art. 253.5 D.P.R. 207/10. In ogni caso, i requisiti posseduti dalle imprese riunite dovranno essere almeno pari a quelli richiesti globalmente;
n) si richiamano i divieti di cui agli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D.Lgs. 163/06 nonché all'art. 253 DPR 207/10. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti;
o) l'Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in presenza di una sola offerta valida così come si riserva di non aggiudicare laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Inoltre la procedura, ivi compresa la stipula del contratto, potrà essere interrotta laddove vengano meno i previsti finanziamenti, o nel caso di mutate esigenze industriali. In caso di parità del punteggio totale ottenuto (punteggio tecnico + punteggio economico), l'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economica alla quale è stato attribuito il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio pubblico off-line. L'Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell'Appaltatore, o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di cui all'art. 140 del D. Lgs. 163/06. In caso di RTI, troverà applicazione in primis l'art. 37, c. 18 e 19, D.Lgs. 163/06;
p) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata;
q) l'Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l'accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all'indirizzo
http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-agli-atti;
r) il subappalto e il cottimo sono ammessi secondo la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06. Con riferimento alla progettazione, si richiamano i limiti al subappalto posti all'art. 91.3 D. Lgs. 163/06. L'Ente Aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al cottimista. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'appaltatore corrisposte ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
s) ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti categorie: OS22 58 258,57 EUR, OS10 49 320,00 EUR, OG12 44 476,00 EUR, OS23 24 725,00 EUR, OS12A 20 800,00 EUR;
t) è richiesta, a pena d'esclusione, in considerazione della specificità e particolarità dei luoghi interessati dall'appalto, l'effettuazione di specifici sopralluoghi così come meglio precisato nel Disciplinare di gara;
u) all'aggiudicatario, al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale propedeutica alla stipula del contratto, verrà richiesto di:
(i) produrre, al fine della verifica di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs. 81/08, anch'essa pregiudiziale alla stipula del contratto:
— documentazione/dichiarazioni di cui all'All. XVII D.Lgs. 81/08,
— dichiarazione attestante il proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché indicante il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti;
(ii) dare evidenza, con riferimento al personale incaricato della gestione delle emergenze incendio, del possesso delle attestazioni comprovanti di aver ricevuto adeguata formazione per il rischio elevato ai sensi del DM 10/3/98 (16 ore);
(iii) produrre la documentazione attestante il possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 per la manutenzione degli impianti (applicabile solo qualora l'Aggiudicatario abbia offerto almeno una tipologia di Manutenzione);
qualora trattasi di aggiudicatario R.T.I/Consorzio ordinario/Rete di imprese: il certificato di cui al punto (i) dovrà necessariamente essere prodotto dalla capogruppo, nonché dagli altri componenti la compagine associativa; la documentazione di cui al punto (ii) dovrà essere prodotta, indifferentemente, dalla capogruppo o dagli altri componenti la compagine associativa. Relativamente all'indicazione di cui al punto (iii), vi dovrà provvedere l'impresa incaricata della manutenzione;
v) in applicazione del D.M. 12.12.10, la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano;
w) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l'Ente Aggiudicatore aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. I dati personali, di cui verrà a conoscenza, necessari per l'espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy;
x) ai sensi dell'artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012, l'Aggiudicatario dovrà rimborsare all'Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del presente avviso e dell'esito di gara, che si stimano in 3 000 EUR (IVA esclusa);
y) ai sensi dell'art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06, si richiama l'obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonché il numero di fax al fine dell'invio delle stesse;
z) in attuazione dell'art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria;
aa) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.