Ai sensi dell'art. 77, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, tutte le comunicazioni dell'Azienda alle imprese (esempio non esaustivo, risposte ai chiarimenti alla società richiedente, convocazioni delle sedute pubbliche, richiesta proroga validità offerta e relativa garanzia) ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e le comunicazioni delle imprese all'Azienda sono effettuate tramite posta elettronica certificata. Anche le comunicazioni delle imprese concorrenti all'Azienda devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata. L'impresa concorrente, pertanto, ha l'obbligo di comunicare nella dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.