Informazioni aggiuntive
Punto II.3) del bando: il termine utile per l'esecuzione delle prestazioni è di giorni 640 secondo l'articolazione di tempi parziali e intermedi rappresentata nel Programma Generale dei Lavori e di seguito specificata:
— per l'ultimazione della Progettazione Esecutiva: Giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione,
— per il completamento delle opere previste per la FASE 1 (ACE): Giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori,
— per il completamento delle opere previste per la FASE 2 (ACC): Giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori,
— per il completamento delle opere previste per la FASE 3 (ACC): Giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori,
— per l'effettuazione delle rimozioni e la consegna degli elaborati as built: Giorni 580 (cinquecentottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori.
Punto IV.1.1) del bando: trattasi di procedura ristretta ai sensi della Parte III del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e smi.
Punto IV.2.1) del bando: il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione della quota per oneri di sicurezza. R.F.I. SpA sottoporrà a verifica di congruità le offerte che dovessero apparire anormalmente basse, rispetto alle prestazioni da eseguire, sulla base del criterio di cui all'art.57 della Direttiva CE 17/2004, utilizzato in alternativa a quelli di cui all'art.86, comma 1, del D.Lgs 163/2006. RFI Spa si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte fino alla quinta classificata. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Punto IV.3.3) del bando: la documentazione sarà disponibile con la lettera d'invito.
Punto IV.3.4) del bando: La domanda di partecipazione e relativi allegati (in carta libera) devono essere inviati, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo dei Punti di contatto di cui al precedente punto I.1). E' altresì possibile la consegna a mano, dalle ore 9 alle ore 13 dei giorni lavorativi, escluso il sabato, al predetto Punto di contatto che ne rilascerà apposita ricevuta. Le domande di partecipazione potranno essere anticipate a mezzo fax, ma dovranno essere confermate con le suesposte modalità entro il termine di scadenza stabilito dal presente bando. Si rammenta comunque che la tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta d'invito alla gara n. DAC.GE.0002 per ……………………. (ripetere l'oggetto dell'appalto)”. Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente punto IV.3.4) del presente bando, qualunque sia la causa, non saranno ammesse alla successiva fase della procedura di gara. La domanda deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo presso il quale questa Società dovrà inviare l'eventuale corrispondenza, nonché il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero del telefono e del fax. In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Per i raggruppamenti di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento o il consorzio; essa dovrà contenere la volontà di costituire il raggruppamento o il consorzio e riportare l'indicazione dell'impresa che assumerà la veste di mandataria. Le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio dovranno conferire mandato collettivo speciale all'impresa mandataria. Tale mandato dovrà risultare da scrittura privata con autentica notarile e comprendere la previsione che tutti i rapporti attivi e passivi, le azioni, pretese e richieste nei confronti del soggetto aggiudicatore dovranno essere tenuti od avanzati esclusivamente dall'impresa mandataria. Si precisa che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra R.F.I. e i partecipanti devono avvenire per iscritto e con le modalità suindicate. Non è consentita la presentazione delle domande per via elettronica o per telefono.
Punto IV.3.5) del bando: tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità a ciò preposta.
Punto IV.3.6) del bando: L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per 210 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte che verrà indicato nella lettera di invito.
Punto IV.3.7) del bando: Le modalità di apertura delle offerte (data, ora e luogo), le informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura verranno specificate dalla lettera di invito.
Ulteriori informazioni:
— Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro,
— In riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 del presente bando, la stazione appaltante si riserva di effettuare ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti autodichiarati,
— In conformità a quanto sarà successivamente previsto dalla lettera di invito, i partecipanti all'atto della presentazione dell'offerta saranno tenuti, pena l'esclusione dalla gara, a dimostrare di avere provveduto al versamento del contributo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici,
— Si informa che l'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare a RFI le spese di pubblicazione per estratto del bando di gara,
— L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia ed inoltre ad accettare l'apposita clausola di “Trasparenza prezzi”, di “Auditing” e le norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel testo predisposto da RFI. RFI acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.
— Secondo quanto previsto dal “Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, le Società RFI Spa, Trenitalia Spa e Confindustria Liguria sulla sicurezza e legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto a Genova in data 18.12.2012, si richiama l'attenzione sull'obbligo per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Si specifica inoltre che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. In caso di grave e reiterato inadempimento RFI procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto. Si considera in ogni caso inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego del personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Inoltre le imprese interessate in sede di stipula di contratto o subcontratto dovranno espressamente accettare e sottoscrivere le clausole di seguito riportate:
Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 18.12.2012 dalla stazione appaltante con le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Confindustria Liguria e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni specialistiche.
Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
Clausola n. 8 - La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente: dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
— L'appalto sarà regolato dalle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2.3.2012,
— RFI si riserva la facoltà di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs 163/2006 nei casi ivi previsti,
— il contratto sarà soggetto alle norme previste dalla legge 13.8.2010 n. 136 relativamente alla “Tracciabilità dei flussi finanziari”,
— il ricorso al subappalto sarà disciplinato ai sensi della normativa vigente e regolato dallo schema di contratto nonché da quanto previsto in materia di sub-contratti dal “Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, le Società RFI Spa, Trenitalia Spa e Confindustria Liguria sulla sicurezza e legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto a Genova in data 18.12.012. In particolare si evidenzia che l'art. 3 comma 6 del suddetto “Protocollo di Intesa” prevede il divieto di autorizzazione di subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, salvo le ipotesi delle lavorazioni altamente specialistiche.
Si precisa che, tenuto conto del livello specialistico delle lavorazioni ferroviarie rientranti nella categoria LIS-006 del sopracitato “Sistema di qualificazione delle Imprese SQ 005 – Impianti di segnalamento ferroviario” di RFI SpA, dette lavorazioni per il presente appalto sono da considerarsi a qualificazione obbligatoria e pertanto il concorrente eventualmente non in possesso della qualificazione in tale categoria, in sede di presentazione dell'offerta, avrà l'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare dette lavorazioni a soggetti adeguatamente qualificati ed iscritti in tale sistema. A tal fine, si specifica che non trova applicazione il limite ex art 37 c. 11 del D.lgs 163/2006 e smi.
Si informa inoltre che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'impresa stessa corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Non è ammesso il subappalto per le attività di progettazione, salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e smi.
— ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si informa sin d'ora che le prestazioni si svolgeranno in presenza di esercizio ferroviario; con i documenti posti a base di gara saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici sono destinate ad operare. Quanto sopra non si estende ovviamente ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici,
— ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs 163/2006, in caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di trasformazione, fusione, scissione della società da parte di concorrenti singoli, associati o consorziati, il cessionario, l'affittuario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione o alla stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 del presente bando,
— RFI informa i concorrenti che il contratto non conterrà la clausola compromissoria,
— I dati forniti verranno trattati dall'Ente aggiudicatore nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, per finalità strettamente connesse all'accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e alla esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo citato. I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti (o parti di essi) e/o informazioni che ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a) del vigente D.Lgs 163/2006 costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione all'accesso. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
— La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
— Eventuali richieste di chiarimenti o precisazioni potranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7.2.2014 ai Punti di contatto di cui ai precedente punto I.1 del presente bando. A dette richieste verrà dato riscontro unicamente mediante apposito avviso pubblicato sul sito
www.gare.rfi.it. Non verranno prese in considerazioni richieste che perverranno oltre il suddetto termine,
— RFI SpA si riserva la facoltà di richiedere, se necessario, completamenti o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata da RFI costituirà motivo di esclusione dalla procedura,
— Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento nei limiti applicabili a RFI: Ing. Andrea Fratini,
— Responsabile del procedimento per la fase della progettazione e per la fase dell'esecuzione nei limiti applicabili a RFI: Ing. Francesco Brigati,
— Il bando e le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo questa Società che pertanto rimane libera, sulla base di proprie insindacabili esigenze, di non dare seguito alla gara, senza che da ciò possa derivare richiesta alcuna da parte di terzi.