Informazioni aggiuntive
Informazioni per la partecipazione all'appalto.
È obbligatoria la dichiarazione di presa visione mediante sopralluogo di tutte le infrastrutture depurative e fognarie esistenti e dei luoghi interessati dagli interventi.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o emessa nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 67 D. lgs. 6.9.2011 n. 159 (cd. Codice delle leggi antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b), dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori in grado di impegnare l'impresa o gli institori, dai soggetti cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
-delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336, 337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto, alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva; reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
— delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter, 421,
— delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
— delitti contro l'economia pubblica art. 501 C.P.- 2637 C.C.,
— delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo,
— delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio del commercio,
— rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 437 c.p.,
— delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990 e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli stupefacenti),
— delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942 n. 267,
— in presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo.
È fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma 5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
È in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
In ogni caso, la Commissione di gara è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le quali attraverso la consultazione del casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato, emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti, ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici (v. determinazione n. 1/2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EUR.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo studio di fattibilità.
g.1) Il concessionario ha la facoltà di costituire dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
h) Il contratto d'appalto conterrà le seguenti clausole in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5.7.2011 come integrato dalle previsioni operative previste dal protocollo “Sciamano”, stipulato tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura in data 25.9.2013:
— Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo,
— Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori a 150 000 EUR, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo,
— Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo,
— Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati,
— Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori a 150 000 EUR, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto,
— Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150 000 che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie,
— Esclusione dalla richiesta di “informazioni antimafia” per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di 30 000 EUR, per le quali l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia,
— Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l'espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento,
— Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria,
— Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente,
— Obbligo di individuare un referente di cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18:00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, mediante interfaccia web il cd. ”settimanale del cantiere” alla Prefettura ed alle Forze di polizia, alla direzione lavori, contenente ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con le seguenti indicazioni:
– la ditta che esegue i lavori, i mezzi dell'appaltatore, del subappaltatore, dei fornitori e di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere, i nominativi dei dipendenti e delle persone autorizzate all'accesso al cantiere per altro motivo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente,
— Obbligo, tramite il referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificatamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
— Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 — (Piano straordinario contro le mafie),
— Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA,
— Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti (Le dichiarazioni di cui al punto h andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”) ,
— Espressa statuizione che l’inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.
h.1) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dallo studio di fattibilità e dalla documentazione in essi richiamata, nessuna esclusa.
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. È fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
i) La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
l) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti.
m) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 qualora non assumano in proprio l’esecuzione delle prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
n) È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs.163/2006).
o) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate. La S.U.A.P. valuta quali violazioni gravi, a mero titolo esemplificativo , e con riferimento solo alla regolarità contributiva, quelle accertata mediante DURC non regolare alla data di partecipazione alla procedura di gara. In tal caso non avrà efficacia sanante la regolarizzazione tardiva.
p) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2206, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione.
q) Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
r) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
s) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
t) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
u) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
v) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
w) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
x) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
y) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
z) L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
aa) Il contratto, a termini dell’art. 11 comma 10 del D.lgs 163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, fatto salvo quanto previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art. 11 comma 9) del D.lgs 163/2006, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i . Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. La stipula del contratto è comunque subordinata all’effettivo trasferimento dei pertinenti fondi regionali, come da Decreto Dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive n. 3712 del 21.4.2011.
ab) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 13, art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i ( come integrato dalla Legge n. 221/2012), presso la sede dell’Ente Appaltante. Nello stesso non sarà inserita la clausola compromissoria.
ac) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, il rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani ( Legge n. 221 del 2012 cd. “decreto Crescita-bis”) dell’importo presunto di 3 600 EUR nonché le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento.
ad) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.
ae) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria sotto riserva di stipula del contratto.
af) Clausola sociale — Nel rispetto del diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità il partecipante dovrà dichiarare in sede di offerta di accettare la condizione, per l’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli stessi lavoratori che già vi erano adibiti dai precedenti gestori (servizio di depurazione/fognatura e servizio di bollettazione/riscossione), con lo scopo di favorirne l’occupazione a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante secondo gli schemi allegati delle figure professionali.
ag) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.