Informazioni aggiuntive
Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente procedura ristretta dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:
a) in lingua italiana;
b) in carta legale o resa legale;
c) contenente l'indicazione del numero di partita IVA e del codice fiscale dell'impresa;
d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa o di suo procuratore; nel caso dl imprese che intendano presentare offerta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata; dovrà inoltre recare l'indicazione della qualifica attribuita a ciascuna impresa nell'ambito dell'associazione;
e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'impresa nonché la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione alla Gara d'Appalto multiservice».
La medesima dovrà essere corredata, a pena di esclusione da apposite dichiarazioni, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, accompagnati da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, in corso di validità ed attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo III.2), ossia:
1) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (che comprende la regolarità dei versamenti in materia contributiva e fiscale — vedasi testo integrale riportato al punto III.2.1) in precedenza), con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:
— che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
— che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
— che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati.
In ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure, una delle seguenti alternative,
a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Eventuale dichiarazione, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale:
(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186bis del Regio Decreto 16.3.1942 n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi. Dovrà inoltre essere allegata ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186bis e indicata al successivo paragrafo 4.7.
Oppure:
(in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).
Note:
Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c). Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.
L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:
— partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere — art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso — art. 416 bis c.p.),
— corruzione (art. 319 c.p.),
— frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23.12.1986, n. 898),
— riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.
Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.
Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la «visura» ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della «non menzione», le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) fino a un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione.
Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a 10 000 EUR).
Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.
2) Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una dichiarazione positiva, per ogni lotto, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 1.9.1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.
3) Il possesso dei requisiti di capacità tecnica (Iscrizione Registro Imprese, Certificazioni Qualità ISO 9001 e ISO 14001, servizi analoghi eseguiti, gestione stazioni rifornimento metano) come puntualmente descritti alla sezione III.2.3).
La suddetta richiesta di partecipazione deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:
Trentino trasporti esercizio SpA,
Segreteria Generale — II piano Palazzina Esercizio,
Via Innsbruck 65 — CAP 38121 — Trento — Italia.
Entro le ore 12:00 del giorno 11.12.2014 con le seguenti modalità:
— mediante raccomandata del servizio postale statale;
— mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati tassativamente negli orari sotto indicati, alla Segreteria Direzione Generale di Trentino trasporti esercizio SpA, sita a Trento in Via Innsbruck 65 — 2° piano palazzina esercizio, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: da lunedì a giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00);
— mediante consegna diretta a Trentino trasporti esercizio SpA — Segreteria Direzione Generale — 2° piano palazzina esercizio, via Innsbruck 65 — Trento, nelle mani delle signore Rossella Porta o Elisa Valer. Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento (orario: da lunedì a giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse dalla Segreteria di Direzione di Trentino trasporti esercizio SpA.
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dalla Segreteria di Direzione di Trentino trasporti esercizio SpA.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le richieste anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.
La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione che dovrà pervenire entro il termine previsto) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato (ai fini dell'ammissione farà fede il timbro di spedizione postale o del corriere da cui risultino data e ora di spedizione). È onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte della stazione appaltante. Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.
Avvertenze.
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simile predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili, unitamente al presente bando, nel sito
www.ttesercizio.it sezione «Imprese e Fornitori/Bandi e Avvisi di gare». La scrupolosa compilazione dei modelli resi disponibili agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche cumulativamente nella richiesta di invito ed devono recare espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla presente procedura di gara.
I requisiti di partecipazione di cui alla sezione III.2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione.
Nel corso della procedura di selezione, qualora le dichiarazioni presentate risultino incomplete, la stazione appaltante provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari, o l'integrazione delle medesime ai fini della decisione in merito all'ammissione alla fase successiva della gara (art. 46 D.Lgs. 163/2006).
Quesiti e/o richieste di chiarimenti sono da formulare per iscritto entro otto giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Se i quesiti proposti saranno ritenuti di interessi generali, le risposte date per iscritto saranno pubblicate sul sito internet
www.ttesercizio.it sezione «Imprese e Fornitori/Bandi e Avvisi di gare».
Ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui giornali del bando e dell'avviso di aggiudicazione saranno rimborsate all'amministrazione appaltante dall'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in 5 000 EUR (cinquemila) per ciascun lotto, ovvero 8 000 EUR (ottomila) complessivi qualora lo svolgimento delle procedure di gara consenta di procedere a pubblicazioni uniche per i vari lotti. La suddivisione delle spese avverrà in misura proporzionale rispetto ai lotti aggiudicati.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'amministrazione appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute come desumibili dalle relative fatture. Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione e secondo le modalità ivi previste.
Criteri di aggiudicazione:
Per i Lotti n. 1 e n. 2: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Per il Lotto n. 3: Prezzo più basso.
Le modalità di presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno indicate nelle lettere di invito.
Raggruppamenti temporanei e consorzi;
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa, per ciascun lotto, la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di di partecipare alla gara, per lo stesso lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero con partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, nè è ammessa la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, pena l'esclusione. In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., per ciascun lotto, il requisito di capacità economica e finanziaria (referenze bancarie) di cui alla sezione III.2.2), dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. I requisiti di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3), lettere A), B), C) e D), per ciascun lotto, dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. con la precisazione che i requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere A (limitatamente alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. 7.7.1997 n. 274) e D sono cumulabili dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere l'importo richiesto per le imprese singole, che per ciascun lotto e in relazione al numero dei componenti il raggruppamento tali requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo-mandataria, da una consorziata o da un'impresa facente parte del G.E.I.E e, per la parte restante, dalle imprese mandanti e altre consorziate o facenti parte del G.E.I.E. La dichiarazione deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata.
Si precisa inoltre che per la partecipazione a entrambi i lotti 1 e 2, il raggruppamento temporaneo, il consorzio e il GEIE, dovrà complessivamente dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere A (limitatamente alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. 7.7.1997 n. 274) e D come di seguito specificato:
— per l'iscrizione al Registro delle imprese o equivalente registro professionale per attività di pulizia e di sanificazione, per importo complessivamente riconducibile alla fascia di classificazione «d» o superiore, di cui all'art. 3 del D.M. 7.7.1997 n. 274,
— per l'esecuzione di servizi di pulizia mezzi di trasporto ad uso collettivo, con riferimento a un importo complessivo non inferiore a 300 000 EUR IVA esclusa,
— per il Lotto n. 3 il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera D, (dimostrazione dell'attività di gestore di stazioni di rifornimento con distribuzione di metano per uso trazione per uno o più periodi di durata cumulativa non inferiori a mesi 12) dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del GEIE.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione europea. Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.
Per le imprese non residenti in Italia l'iscrizione al Registro di cui alla precedente lettera A) dovrà risultare da apposito documento,corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.
Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna, nonché dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) e presentare la dichiarazione positiva (per ciascun lotto) di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 di cui al punto III.2.2) dell'avviso di gara.
In caso di consorzio ex art. 2602 CC o di GEIE, il consorzio ex art. 2602 CC e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il GEIE e le imprese facenti parte del GEIE indicate in sede di offerta dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) e presentare la dichiarazione positiva (per ciascun lotto) di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 di cui al punto III.2.2) dell'avviso di gara.
In caso di consorzio, ex art. 2602 CC non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate, nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica di cui sopra. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
I GEIE dovranno indicare le imprese facenti parte del GEIE.
Avvalimento.
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 dei requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere A), B), C) e D) con la precisazione che per i requisiti di cui alle lettere B) e C) ossia le certificazioni di qualità ISO 9001 e ambientale ISO 14001 l'impresa ausiliaria dovrà necessariamente possederle non potendo mettere a disposizione dell'ausiliata la relazione prevista in alternativa.
In tal caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre alle dichiarazioni richieste ai punti III.2.1) e III.2.2):
1) Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica, sopra richiamati, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria.
2) Dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al punto III.2.1), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
3) Dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
5) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
Si precisa che per quanto concerne l'avvalimento delle certificazioni di qualità, il relativo contratto, per essere coerente al suo scopo, non può limitarsi a prevedere la messa a disposizione, in termini generici e astratti, della certificazione di qualità, ma deve contenere espliciti impegni dell'impresa ausiliaria a rendere disponibile la propria organizzazione aziendale che ha consentito di ottenere la certificazione (strutture, personale qualificato, tecniche operative, politiche aziendali e procedure, nonché tutti gli altri elementi concreti che sono in qualche modo collegati all'oggetto della certificazione) di cui l'impresa ausiliaria è titolare.
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Altre informazioni.
In caso di impresa singola (o consorzio) l'istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o di suo procuratore).
Nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione, per uno o più lotti, la stazione appaltante considererà deserta la procedura di gara per i lotti interessati e non procederà con gli inviti a presentare offerta.
Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Allocca.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, l'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che Trentino trasporti esercizio SpA intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Trentino trasporti esercizio SpA, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente/collaboratore della Società incaricato del procedimento appartenente ai seguenti Uffici/Servizi: Servizio Tecnico Autoservizio, Servizio Appalti, Ufficio Contratti, Segreteria e Direzione.
f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica,l'integrazione rivolgendosi al Responsabile del trattamento;
g) titolare del trattamento dei dati è Trentino trasporti esercizio SpA con sede in Via Innsbruck 65 — 38121 Trento. Responsabile del trattamento è il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale di Trentino trasporti esercizio SpA. L'elenco completo dei Responsabili esterni e degli Incaricati del Trattamento è presente presso il Responsabile del trattamento.
Si veda anche la documentazione pubblicata e disponibile sul sito
www.ttesercizio.it sezione «Imprese e Fornitori/Bandi e Avvisi di gare».