Quantità o entità
L'importo complessivo dell'appalto a corpo, ammonta a 6 027 424,28 EUR, al netto dell'IVA, così ripartito:a) Importo dei lavori, soggetto a ribasso: 5 642 416,55 EUR;b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: 174 507,73 EUR;c) corrispettivo per la redazione della progettazione definitiva, soggetto a ribasso: 82 500 EUR;d) corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso: 128 000 EUR.L'importo complessivo degli interventi da progettare, derivante dalla somma degli importi indicati alle precedenti lettere a) e b) è pari a 5 816 924,28 EUR, così suddiviso:— categoria di progettazione: ID Opere D.04 — (corrispondenza L. 143/49 — classe VIII), importo complessivo delle opere da progettare: 3 362 317,48 EUR,— categoria di progettazione: ID Opere IA.01 — (corrispondenza L. 143/49 — classe III categoria a), importo complessivo delle opere da progettare: 2 454 606,80 EUR.Le categorie dei lavori oggetto della progettazione, sono state individuate sulla base di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013.Classificazione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:— Categoria prevalente: OG6:o Classifica: IV-bis — Importo 3 472 561,48 EUR — per l'attività di progettazione e costruzione,o Classifica: IV-bis — Importo 3 362 317,48 EUR — per sola attività di costruzione,— Categoria diversa dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (eseguibile direttamente dall'affidatario ancorché non in possesso della relativa qualificazione, ex art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; scorporabile o subappaltabile): OS22o Classifica: IV — Importo 2 554 862,80 EUR — per l'attività di progettazione e costruzione;o Classifica: IV — Importo 2 454 606,80 EUR — per sola attività di costruzione.Con l'entrata in vigore, in data 27.4.2014, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.4.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26.4.2014, con il quale sono stati individuati, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive, gli elenchi delle categorie a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, quelle c.d. superspecialistiche (s.i.o.s.), l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria OG6, indicata nel presente bando come prevalente, può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni. In tal caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti relativi alla categoria OS22 non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Le lavorazioni afferenti la categoria OS22 possono, altresì, a scelta del concorrente, essere scorporate per essere realizzate da un'impresa mandante oppure realizzate da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come da subappaltare in sede di offerta. I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e costruzione in classifica adeguata a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione.Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, le Imprese non in possesso di qualificazione anche per prestazioni di progettazione possono avvalersi, per l'attività di progettazione, di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs 163/2006.I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 6, del D.Lgs. n.163/2006. In tal caso i requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.I lavori riconducibili alla suddetta categoria scorporabile, possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale.