Informazioni aggiuntive
15. Informazioni per la partecizione all'appalto.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o emessa nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 67 D.lgs. 6.9.2011 n. 179 ( cd. Codice delle leggi antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b), dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori in grado di impegnare l'impresa o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti, dai soggetti cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
— delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336, 337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto, alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva; reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
— delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter, 421,
— delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
— delitti contro l'economia pubblica art. 501 C.P.- 2637 C.C.,
— delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e dal decorso del tempo,
— delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio del commercio,
— rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 437 c.p.,
— delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990 e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli stupefacenti),
— delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942 n. 267,
— in presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo.
È fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma 5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
È in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
La Commissione di gara o la Stazione Unica Appaltante è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P), anche tenendo conto degli elementi sopra citati.
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le quali attraverso la consultazione del casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato, emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti, ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P);
b) non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
c) si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
d) nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio;
e) il Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
i) il contratto d'appalto, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5.7.2011, conterrà le seguenti clausole:
ia) obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo;
ib) obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i, i dati di tutte le imprese, anche impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori a 150 000 EUR, nonché per le tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo;
ic) impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo;
id) espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra indicati;
ie) previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane, per importi anche inferiori a 150 000 EUR, ed anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto;
if) possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a 150 000 EUR che venga rilasciata dall'Ente committente l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni prefettizie;
ig) esclusione dalla richiesta di “informazioni antimafia” per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di 30 000 EUR, per le quali l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente committente la certificazione camerale con dicitura antimafia;
ih) risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del contraente, con l' espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento;
ii) obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria;
il) facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al punto precedente.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
im) clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
in) clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA;
io) clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
(Le dichiarazioni di cui ai punti da ia) ad io) andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”);
k) gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del DPR 207/2010, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.
È fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Ente appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuata. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante può sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche;
m) le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;
n) la SUAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
o) è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ( art. 37 c. 9 D.Lgs.163/2006);
p) si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate. A mero titolo esemplificativo e con riferimento solo alla regolarità contributiva,ai sensi della legge n. 106/2011 è considerata grave la violazione accertata mediante DURC non regolare alla data di scadenza del bando di gara.
La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte;
q) l'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
r) in caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;
s) la seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo;
t) l'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010);
u) tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente:
v) la documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti;
w) si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa;
x) la Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
y) l'ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto;
z) il contratto, a termini dell'art.11 comma 10 del D.lgs 163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, fatto salvo quanto previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.11 comma 9) del D.lgs 163/2006, entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
aa) le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006;
bb) il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 13, art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i come integrato dalla Legge n. 221/2012), presso la sede dell'Ente Appaltante. Nello stesso non sarà inserita la clausola compromissoria;
cc) sono a carico dell'impresa aggiudicataria, il rimborso delle spese di pubblicità dell'importo presunto di 3 600 EUR nonché le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento;
dd) ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni;
ee) l'ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria sotto riserva di stipula del contratto.
Ulteriori informazioni:
le richieste di chiarimento e /o quesiti, dovranno pervenire a mezzo fax o e-mail, all'attenzione del R.U.P entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.7.2013.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti e/o quesiti pervenute dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno inserite sul sito internet della Provincia (
www.provincia.rc.it), che i concorrenti sono quindi invitati a consultare prima della presentazione dell'offerta.
La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d'appalto, esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria
www.provincia.rc.it. Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il sito della Provincia di Reggio Calabria per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto di cui trattasi ( rinvio della seduta di gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa, ect.). L'esito provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente appaltante e della Stazione appaltante. Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara.
La Stazione Unica Appaltante e l'Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt. 79 comma 5 e 75 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 c.5 di pertinenza della SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel modello Allegato 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni. In caso di mancata attivazione della posta elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente autorizzare l'uso del fax del quale indica il numero nell'allegato 1.
È' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.P. via fax ai numeri +39 0965364125-148 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax/e-mail o l'indirizzo già indicato nel modello A) a cui ricevere le comunicazioni.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.
La Stazione Unica Appaltante Provinciale non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.
Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.