a) in caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.2.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio; a.1) il requisito di cui alla sezione III.2.3), lettera B) punto b), deve essere posseduto in conformità a quanto previsto nella determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 29/2002; a.2) il requisito di cui alla sezione III.2.3), lettera B) punto a), deve essere posseduto in conformità a quanto previsto dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010 in ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o verticale e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 25/2001 in ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo misto; a.3) il requisito di cui alla sezione III.2.3), lettera B) punto c) può essere soddisfatto anche da uno solo dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio; a.4) i requisiti di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3),lettera A) punto a) può essere soddisfatto anche da uno solo dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio; a.5) i requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3), lettera A) punti b) e d) ed il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2), devono essere posseduti dal raggruppamento o del consorzio nel suo complesso; a.6) il requisito di cui alla sezione III.2.3, lettera A) punto c) non è frazionabile; a.7) il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3), lettera C punto b), c), d) e e) può essere soddisfatto anche da uno solo dei componenti il raggruppamento o il consorzio; a.8) il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3), lettera C punto a) può essere soddisfatto anche da uno solo dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio; a.9) restano ferme le disposizioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in ordine alla necessaria presenza, nell'ambito del raggruppamento, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza b) In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi, la garanzia di cui alla sezione III.1.1), lettera a), deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio. c) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006; d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e valida; nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;