Ai sensi dell'art.46, co.1-bis, del «Codice», si provvederà all'esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto le prescrizioni previste dallo stesso codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di attuazione, dalla legge regionale sulla disciplina dei contratti pubblici e dal suo regolamento di esecuzione e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed in particolare: