Ferma la copertura del 100 % del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del Codice Civile. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, non inferiore al 40 % in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota non inferiore al 10 %. Il requisito di cui al punto III.2.3) deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40 %, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10 % di quanto.