Affidamento in concessione del compendio demaniale marittimo della c.d. darsena nautica del Porto di Genova

AutoritĂ  portuale di Genova

Autorità portuale di Genova, con sede in Genova, via della Mercanzia 2 - in conformità a quanto deliberato dal comitato portuale nella seduta del 27.9.2010 ed al decreto del Presidente del 6.8.2012, n. 887 - intende individuare, mediante gara a procedura aperta, secondo le modalità indicate nel presente bando, l’operatore economico a cui affidare in concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., l’uso di un compendio demaniale marittimo sito nel porto di Genova, pari a complessivi mq 92.085 (di cui mq 67.425 di specchio acqueo e mq 24.660 di area scoperta), come da planimetria che si allega al presente bando sub lett. A e che viene di seguito sinteticamente indicato come “Darsena Nautica”. Si precisa che mq 1.928 di aree scoperte, ricomprese nel più ampio compendio di mq 24.660, meglio rappresentate nella planimetria che si allega al presente bando sub lett. D), risultano attualmente in concessione a Marina Fiera di Genova S.p.A. ed è in corso la procedura di revoca a carico del concessionario.
2. Il lotto è unico e indivisibile e non sono ammesse offerte parziali, né alternative.
3. Lo scopo della concessione è la gestione del compendio demaniale sopra descritto quale polo nautico da dedicarsi all’ormeggio e/o all’esposizione di unità da diporto prevalentemente di lunghezza superiore ai 24 m, nonché la realizzazione di opere nel rispetto di quanto indicato nel Progetto Unitario (di seguito, per brevità: PU) di cui alla delibera della Giunta del Comune di Genova del 4.11.2010 n. 386, che si allega al presente bando sub lett. B (si precisa che con la citata delibera della Giunta, il Comune di Genova ha deliberato la presa d’atto dell’intervenuto adeguamento del PU a quanto imposto con la delibera della Giunta del Comune di Genova del 24.9.2010 n. 340, che ha approvato il PU con prescrizioni).
4. Rientrano altresì nello scopo concessorio le attività ed i servizi privati/pubblici come definiti dalla normativa del PU a cui si rinvia (v. art. 5).
5. Il quadro urbanistico di riferimento è costituito dal PU, le cui previsioni, a pena di esclusione, dovranno essere rispettate dai concorrenti nella redazione dell’offerta ai fini della partecipazione alla gara. A tal fine si richiamano, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti richiesti dal PU per quanto concerne il livello di accessibilità dell’area, i criteri di distribuzione funzionale, l’articolazione delle funzioni caratterizzanti e ammesse nei comparti territoriali e nei relativi settori, la perimetrazione dei limiti delle superfici edificabili, i parametri ambientali ed i vincoli relativi alle energie rinnovabili.
6. E’ in facoltà del concorrente proporre la realizzazione di una nuova tensostruttura sul compendio secondo quanto indicato nel PU (v. normativa – settore 1).
7. La durata della concessione è di anni 50 (cinquanta), decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio.
8. L’apprestamento delle aree ai fini dell’attività di cui alla concessione sarà a carico dell’operatore economico che si aggiudicherà la gara.
9. Si precisa che il compendio demaniale marittimo oggetto di gara è attualmente in concessione mediante licenza a Marina Fiera SpA fino al 16.9.2012 per le parti evidenziate in colore azzurro nella planimetria allegata sub lett. C. La parte di compendio in concessione a Marina Fiera SpA oggetto della presente gara, sarà messa nella disponibilità dell’aggiudicatario mediante apposito verbale di consegna, da formalizzarsi successivamente alla scadenza del titolo concessorio attualmente vigente ovvero successivamente ad altra scadenza che dovesse derivare da proroghe/rinnovi/rilascio di concessioni in pendenza della presente procedura di gara.
10.Si precisa altresì che altra porzione del compendio oggetto di gara, meglio evidenziata in colore verde nella planimetria allegata sub lett. D, è attualmente in concessione a Marina Fiera di Genova SpA e sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario con apposito verbale di consegna all’esito del procedimento di revoca attualmente in corso e del relativo contenzioso (v. infra).
11. Il PU prevede, inoltre, la realizzazione di parcheggi per una superficie complessiva di circa mq 2.500 in un’area nella disponibilità del Comune di Genova e che dallo stesso verrà messa a disposizione dell’aggiudicatario.
12. La procedura trova disciplina, in primo luogo, nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati che ne costituiscono parte integrante, i quali sono depositati presso l’Autorità Portuale di Genova e sono altresì scaricabili dal sito web della stessa all’indirizzo www.porto.genova.it (Servizi on line – Gare – Concessioni demaniali). Il D. Lgs. 163/2006 trova applicazione nei limiti delle norme espressamente richiamate nel presente bando in quanto compatibili e per quanto dallo stesso non diversamente stabilito.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-12-13. L'appalto è stato pubblicato su 2012-08-08.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2012-08-08 Avviso di gara
Avviso di gara (2012-08-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi immobiliari
QuantitĂ  o entitĂ :
1. Oltre a quanto stabilito in altre parti del presente bando, dal PU e dalle norme vigenti in materia, sono posti in capo al concessionario i seguenti obblighi, il cui mancato rispetto comporterà la decadenza dalla concessione e la cui mancata considerazione in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla gara:a) Rimborso oneri per adeguamenti tecnico funzionali della darsena nauticaa.1 In considerazione di quanto già deliberato dal Comitato Portuale, il concessionario è obbligato a rimborsare ad Autorità Portuale di Genova, l’importo adeguato ISTAT all’anno 2011 (secondo l’indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – di seguito, per brevità: FOI) di € 14.980.788,2, mediante rate annue - da adeguare ISTAT-FOI ed oltre IVA relativamente agli anni successivi - calcolate su un periodo di restituzione di 50 anni, secondo la formula indicata nel bando integrale.La prima rata dovrà essere pagata dal concessionario all’atto del rilascio della concessione.Le rate successive dovranno essere pagate entro il 30 giugno di ogni anno di concessione.a.2 E’ in facoltà del concorrente offrire di effettuare il pagamento dell’importo sopra indicato in un numero di anni inferiore rispetto alla durata della concessione, con una conseguente maggiorazione della quota annuale da versare ad Autorità Portuale, che dovrà comunque essere calcolata secondo la formula sopra riportata sostituendo “50” con il periodo di rimborso offerto dal concorrente. L’esercizio di tale facoltà comporterà l’attribuzione del punteggio meglio specificato all’art. 5 del presente bando a condizione che sia offerta una riduzione del periodo di restituzione pari ad almeno 10 (dieci) anni.
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi immobiliari 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Non specificato

Amministrazione aggiudicatrice
IdentitĂ 
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Non specificato
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: AutoritĂ  portuale di Genova
Indirizzo postale: via della Mercanzia 2
CittĂ  postale: Genova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.porto.genova.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-08-08 đź“…
Termine di presentazione: 2012-12-13 đź“…
Data di pubblicazione: 2012-08-10 đź“…
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 153-255996
Numero GU-S: 153
Informazioni aggiuntive
Il responsabile del procedimento è l’arch. Nicoletta Artuso dell’ufficio PRP e procedimenti concertativi (Tel. +39 0102412221 – Fax +39 0102412388 E-mail n.artuso@porto.genova.it). b) Obblighi connessi all’organizzazione della manifestazione fieristica del Salone Nautico b.1. Il concessionario è obbligato a rendere disponibile, in favore del soggetto organizzatore del Salone Nautico per il periodo 15 settembre – 31 ottobre di ogni anno e per tutta la durata della concessione, il compendio oggetto della presente gara (ivi inclusa la parte di compendio eventualmente occupata dalla tensostruttura prevista dal PU) ad esclusione dei sedimi e dei beni costruiti sui medesimi o in corso di costruzione, nonché di una superficie di pertinenza delle edificazioni estesa per m 3 lungo il perimetro delle edificazioni stesse (salvo diverso accordo con l’organizzatore del Salone Nautico), ove ciò non interferisca con un funzionale utilizzo degli specchi acquei. Resta inteso che l’obbligo in questione è volto a consentire l’organizzazione delle future edizioni del “Salone Nautico” e verrà meno qualora vengano meno le finalità su cui l’obbligo si fonda. b.2. La concessione da rilasciare in esito alla presente gara avrà, pertanto, un periodo di sospensione per il periodo di tempo stabilito al punto che precede. b.3 All’atto della sospensione, il concessionario – alla presenza di un funzionario delegato dall’Autorità Portuale e in contraddittorio con un delegato del soggetto organizzatore del Salone Nautico – provvederà alla redazione di un verbale di consegna in cui sia evidenziato lo stato di conservazione dei beni. Analogamente si provvederà all’atto della cessazione della sospensione. b.4. Qualora il concessionario non renda disponibile tutto, o anche solo parte, del compendio di cui al punto b.1, l’Autorità Portuale - oltre a poter disporre l’immediata decadenza dalla concessione e ad addebitare l’indennizzo previsto come per legge per le occupazioni abusive del demanio marittimo - addebiterà al soggetto inadempiente una penale pari ad € 30.000 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino a cinque giorni e € 50.000 per ogni giorno di ritardo successivo, fatto salvo il diritto di Autorità Portuale al risarcimento di eventuali maggiori danni e potendo la stessa provvedere ad escutere, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione la fideiussione rilasciata a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione. c) Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Opere da realizzare fuori dall’area in concessione.Volumi minimi obbligatori c.1. Sono a carico del concessionario gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi all’ambito di intervento come definito nel PU ed il medesimo è obbligato a realizzare, entro 5 (cinque) anni dal rilascio della concessione, tutte le relative opere, anche quando site al di fuori dell’area in concessione. c.2. Il concessionario è altresì obbligato a realizzare volumi non inferiori ai minimi previsti dal PU, che sono da intendersi a realizzazione obbligatoria anche quando non specificamente indicati come tali nel PU medesimo. d) Canone d.1. E’ obbligo del concessionario provvedere al pagamento anticipato del canone relativo alle aree concesse in due rate semestrali, da adeguarsi annualmente di ISTAT come per legge e come da decreto ministeriale in materia. d.2 L’ammontare complessivo del canone a carico del concessionario verrà determinato al netto del periodo e delle superfici oggetto della sospensione di cui al punto sub lett. b) del presente articolo e tenuto conto degli elementi a tal fine rilevanti che saranno indicati in sede di offerta dal concorrente aggiudicatario. d.3. Ai fini della determinazione del canone si precisa che la concessione si articola in: specchi acquei, pontili galleggianti, aree a terra scoperte ed aree a terra con opere realizzate dal concessionario. d.4. La determinazione del canone per i pontili galleggianti, per le aree scoperte e per le aree a terra con opere realizzate dal concessionario risulta fissato come segue: — specchio acqueo: euro/mq/anno 1,193 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT), — pontili galleggianti: euro/mq/anno 43,554 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT), — aree scoperte: euro/mq/anno 1,536 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT), — aree a terra con opere realizzate dal concessionario: - se non destinate ad attività commerciali euro/mq/anno 4,389 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT); - se destinate ad attività commerciali euro/mq/anno 43,554 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT). d.5 Si precisa che il canone per le aree a terra con opere realizzate dal concessionario verrà applicato a partire dal certificato di agibilità delle opere medesime, mentre per il periodo anteriore verrà applicato il canone relativo alle aree scoperte. A tal fine il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ad Autorità Portuale l’avvenuto conseguimento del certificato di agibilità. e) Demolizione muro paraonde Si precisa che è posta a carico dell’aggiudicatario la demolizione, prescritta dal PU, della struttura in cemento armato, costituita dal muro paraonde, del solaio in aggetto a sostegno del percorso pedonale e della struttura metallica presenti sulla banchina nord del compendio oggetto del bando, fatte salve diverse determinazioni che dovessero essere assunte in relazione alla revoca di cui all’art. 1, comma 10 del presente bando e al contenzioso di cui all’art. 8 lett. b); f) Realizzazione della banchina est E’ posta a carico del concessionario la realizzazione della banchina est della darsena nautica quale conterminazione definitiva del retrostante terrapieno, banchina da realizzarsi in corrispondenza della scarpata come da planimetria di cui all’All. C. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che conseguirà il punteggio più alto sulla base della valutazione dei seguenti elementi significativi risultanti da quanto contenuto nella “Busta B” di cui all’art. 4 del bando integrale. Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Autorità portuale di Genova, con sede in Genova, via della Mercanzia 2 - in conformità a quanto deliberato dal comitato portuale nella seduta del 27.9.2010 ed al decreto del Presidente del 6.8.2012, n. 887 - intende individuare, mediante gara a procedura aperta, secondo le modalità indicate nel presente bando, l’operatore economico a cui affidare in concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., l’uso di un compendio demaniale marittimo sito nel porto di Genova, pari a complessivi mq 92.085 (di cui mq 67.425 di specchio acqueo e mq 24.660 di area scoperta), come da planimetria che si allega al presente bando sub lett. A e che viene di seguito sinteticamente indicato come “Darsena Nautica”. Si precisa che mq 1.928 di aree scoperte, ricomprese nel più ampio compendio di mq 24.660, meglio rappresentate nella planimetria che si allega al presente bando sub lett. D), risultano attualmente in concessione a Marina Fiera di Genova S.p.A. ed è in corso la procedura di revoca a carico del concessionario.
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2. Il lotto è unico e indivisibile e non sono ammesse offerte parziali, né alternative.
3. Lo scopo della concessione è la gestione del compendio demaniale sopra descritto quale polo nautico da dedicarsi all’ormeggio e/o all’esposizione di unità da diporto prevalentemente di lunghezza superiore ai 24 m, nonché la realizzazione di opere nel rispetto di quanto indicato nel Progetto Unitario (di seguito, per brevità: PU) di cui alla delibera della Giunta del Comune di Genova del 4.11.2010 n. 386, che si allega al presente bando sub lett. B (si precisa che con la citata delibera della Giunta, il Comune di Genova ha deliberato la presa d’atto dell’intervenuto adeguamento del PU a quanto imposto con la delibera della Giunta del Comune di Genova del 24.9.2010 n. 340, che ha approvato il PU con prescrizioni).
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4. Rientrano altresì nello scopo concessorio le attività ed i servizi privati/pubblici come definiti dalla normativa del PU a cui si rinvia (v. art. 5).
5. Il quadro urbanistico di riferimento è costituito dal PU, le cui previsioni, a pena di esclusione, dovranno essere rispettate dai concorrenti nella redazione dell’offerta ai fini della partecipazione alla gara. A tal fine si richiamano, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti richiesti dal PU per quanto concerne il livello di accessibilità dell’area, i criteri di distribuzione funzionale, l’articolazione delle funzioni caratterizzanti e ammesse nei comparti territoriali e nei relativi settori, la perimetrazione dei limiti delle superfici edificabili, i parametri ambientali ed i vincoli relativi alle energie rinnovabili.
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6. E’ in facoltà del concorrente proporre la realizzazione di una nuova tensostruttura sul compendio secondo quanto indicato nel PU (v. normativa – settore 1).
7. La durata della concessione è di anni 50 (cinquanta), decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio.
8. L’apprestamento delle aree ai fini dell’attività di cui alla concessione sarà a carico dell’operatore economico che si aggiudicherà la gara.
9. Si precisa che il compendio demaniale marittimo oggetto di gara è attualmente in concessione mediante licenza a Marina Fiera SpA fino al 16.9.2012 per le parti evidenziate in colore azzurro nella planimetria allegata sub lett. C. La parte di compendio in concessione a Marina Fiera SpA oggetto della presente gara, sarà messa nella disponibilità dell’aggiudicatario mediante apposito verbale di consegna, da formalizzarsi successivamente alla scadenza del titolo concessorio attualmente vigente ovvero successivamente ad altra scadenza che dovesse derivare da proroghe/rinnovi/rilascio di concessioni in pendenza della presente procedura di gara.
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10.Si precisa altresì che altra porzione del compendio oggetto di gara, meglio evidenziata in colore verde nella planimetria allegata sub lett. D, è attualmente in concessione a Marina Fiera di Genova SpA e sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario con apposito verbale di consegna all’esito del procedimento di revoca attualmente in corso e del relativo contenzioso (v. infra).
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11. Il PU prevede, inoltre, la realizzazione di parcheggi per una superficie complessiva di circa mq 2.500 in un’area nella disponibilità del Comune di Genova e che dallo stesso verrà messa a disposizione dell’aggiudicatario.
12. La procedura trova disciplina, in primo luogo, nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati che ne costituiscono parte integrante, i quali sono depositati presso l’Autorità Portuale di Genova e sono altresì scaricabili dal sito web della stessa all’indirizzo www.porto.genova.it (Servizi on line – Gare – Concessioni demaniali). Il D. Lgs. 163/2006 trova applicazione nei limiti delle norme espressamente richiamate nel presente bando in quanto compatibili e per quanto dallo stesso non diversamente stabilito.
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QuantitĂ  o entitĂ :
1. Oltre a quanto stabilito in altre parti del presente bando, dal PU e dalle norme vigenti in materia, sono posti in capo al concessionario i seguenti obblighi, il cui mancato rispetto comporterà la decadenza dalla concessione e la cui mancata considerazione in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla gara:
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a) Rimborso oneri per adeguamenti tecnico funzionali della darsena nautica
a.1 In considerazione di quanto già deliberato dal Comitato Portuale, il concessionario è obbligato a rimborsare ad Autorità Portuale di Genova, l’importo adeguato ISTAT all’anno 2011 (secondo l’indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – di seguito, per brevità: FOI) di € 14.980.788,2, mediante rate annue - da adeguare ISTAT-FOI ed oltre IVA relativamente agli anni successivi - calcolate su un periodo di restituzione di 50 anni, secondo la formula indicata nel bando integrale.
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La prima rata dovrà essere pagata dal concessionario all’atto del rilascio della concessione.
Le rate successive dovranno essere pagate entro il 30 giugno di ogni anno di concessione.
a.2 E’ in facoltà del concorrente offrire di effettuare il pagamento dell’importo sopra indicato in un numero di anni inferiore rispetto alla durata della concessione, con una conseguente maggiorazione della quota annuale da versare ad Autorità Portuale, che dovrà comunque essere calcolata secondo la formula sopra riportata sostituendo “50” con il periodo di rimborso offerto dal concorrente. L’esercizio di tale facoltà comporterà l’attribuzione del punteggio meglio specificato all’art. 5 del presente bando a condizione che sia offerta una riduzione del periodo di restituzione pari ad almeno 10 (dieci) anni.
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Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivitĂ  professionale:
1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici singoli ovvero associati o associandi in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (di seguito, per brevità: RTI) di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, che siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo, che viene richiamato integralmente ai fini della presente gara, ed in possesso della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della presente gara come descritte all’art. 1, commi 3 e 4 del presente bando.
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2. A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario/stabile o società consortile di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario/stabile o società consortile di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
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3. In caso di RTI, consorzio o società consortile, tutti i componenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e la certificazione di iscrizione al registro delle imprese per le attività che ciascuno si propone di svolgere secondo quanto indicato in offerta.
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4. Per la disciplina dei RTI si richiama, fatto salvo quanto disposto specificatamente dal presente bando, l’art. 37 del D. Lgs 163/2006 in quanto compatibile.
5. Con riferimento ai consorzi si richiama quanto disposto dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 in quanto compatibili.
6. I RTI, anche costituendi, i consorzi e le società consortili dovranno specificare, in maniera vincolante, in sede di domanda di partecipazione quale sia il ruolo dei soggetti che li compongono, precisando i rispettivi ambiti di attività – se del caso, anche territoriali - e se il modello adottato è orizzontale o verticale. La mancata indicazione dei suddetti elementi, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla documentazione di gara prodotta, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
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7. L’offerta dei concorrenti raggruppati, consorziati o soci di società consortile determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Autorità portuale di Genova.
8. Sono ammessi anche soggetti concorrenti aventi sede in altro Stato e in tal caso l’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani sarà accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alle normative vigenti nei rispettivi paesi di provenienza.
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9. Ai fini dell’ammissione alla gara sono altresì richiesti, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi):
a.1 patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato o da altra documentazione comunque idonea a comprovare il requisito e verificabile (quale una dichiarazione del Collegio Sindacale o di altro organo di controllo per i soggetti privi di Collegio Sindacale), non inferiore ad € 5.000.000. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio o di società consortili il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate o dai soggetti componenti la società consortile nella misura di seguito indicata:
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I) nel caso di RTI o di consorzi/società consortili di tipo orizzontale (per RTI o consorzi/società consortili di tipo orizzontale si intendono i raggruppamenti o i consorzi/società consortili di concorrenti, in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di attività) il requisito richiesto per i singoli deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata o da uno dei componenti della società consortile nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese facenti parte del consorzio /società consortile ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all’intero RTI/consorzio/società consortile. L’impresa mandataria di RTI, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria);
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II) nel caso di RTI o di consorzi/società consortili di tipo verticale (per RTI o consorzi/società consortili di tipo verticale si intendono i raggruppamenti o i consorzi/società consortili di concorrenti in cui rispettivamente la capogruppo o un’impresa consorziata o uno dei componenti della società consortile esegue le attività indicate dal bando all’art. 1, comma 3, mentre le imprese mandanti o le altre imprese consorziate/facenti parte della società consortile eseguono quelle indicate all’art. 1, comma 4 del bando), il requisito richiesto per i singoli deve essere posseduto dalla capogruppo o dalla consorziata/impresa facente parte della società consortile che svolgerà l’attività di cui all’art. 1, comma 3 del presente bando.
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a.2 dichiarazione di almeno due primari istituti bancari, attestanti la correntezza nei rapporti bancari e almeno una dichiarazione di primario istituto bancario attestante la disponibilità di risorse e/o credito per importi valutati dagli istituti stessi congrui a sostenere la realizzazione dell’investimento proposto e l’attuazione del business plan presentato. Le dichiarazioni bancarie possono recare precisazioni secondo cui non costituiscono garanzia né immediato obbligo all’erogazione del credito, ma non anche condizioni o clausole di completo esonero da responsabilità o simili formule idonee a privarle di qualsivoglia giuridica efficacia.
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In caso di RTI/consorzi/società consortili, è sufficiente che le dichiarazioni richieste siano presentate complessivamente e non da ogni singolo componente.
Può essere ammessa la presentazione di una sola dichiarazione bancaria rispetto alle due dichiarazioni sopra richieste con riferimento alla correntezza dei rapporti bancari in presenza di giustificati motivi che devono essere espressamente indicati dal concorrente.
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a.3 dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata disponibilità a rilasciare una garanzia a prima richiesta, in caso di aggiudicazione, a fronte dei canoni previsti a favore dell’Autorità Portuale e degli altri obblighi/sanzioni/penalità derivanti dall’atto di concessione e dalla documentazione presentata in sede di offerta, con durata di almeno cinque anni (da rinnovarsi poi per tutta la durata del rapporto concessorio, a pena di decadenza), e con un importo garantito non inferiore ad € 2.000.000, salvo i dovuti adeguamenti.
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In caso di RTI/consorzio/società consortile, è sufficiente che sia presentata un’unica dichiarazione da parte del concorrente e non da ogni suo singolo componente.
a.4 disponibilità da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto assicurativo contro i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza “all risks”) a garanzia di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente. Detta polizza sarà vincolata a favore della concedente quale coassicurata e dovrà prevedere un massimale, allo stato attuale dei beni concessi, non inferiore ad € 2.500.000.
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a.5 disponibilità da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto assicurativo che garantisca cose e persone da eventuali danni derivanti dall’esercizio delle attività concesse, con massimale non inferiore a € 10.000.000 per ogni sinistro e senza clausole di limitazione della responsabilità alla quota-parte di responsabilità dell’assicurato, in presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento.
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a.6 disponibilità di un direttore commerciale o di un amministratore munito di potere di rappresentanza in possesso della idoneità personale e professionale occorrente alla gestione del polo nautico di cui al presente bando di gara, attestata da idonea documentazione in ordine all’attività svolta in ambito nautico diportistico negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando e dall’avere assolto l’obbligo scolastico. Con riferimento al presente requisito è sufficiente averne la disponibilità effettiva, in base ad un valido titolo giuridico, per il caso di aggiudicazione della concessione in capo al concorrente.
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a.7 i concorrenti che provvederanno all’esecuzione diretta dei lavori, e nel limite dei lavori eseguiti direttamente, dovranno possedere le qualificazioni occorrenti alla loro realizzazione in conformità alle disposizioni di legge.
I concorrenti che non provvederanno all’esecuzione diretta dei lavori e nel limite dei lavori non eseguiti direttamente dovranno affidare i lavori nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili, avvalendosi di soggetti che eseguiranno i lavori nei limiti della qualificazione posseduta e in conformità a quanto disposto dalla legge.
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Riferimento
Informazioni aggiuntive
Il responsabile del procedimento è l’arch. Nicoletta Artuso dell’ufficio PRP e procedimenti concertativi (Tel. +39 0102412221 – Fax +39 0102412388 E-mail n.artuso@porto.genova.it).
b) Obblighi connessi all’organizzazione della manifestazione fieristica del Salone Nautico
b.1. Il concessionario è obbligato a rendere disponibile, in favore del soggetto organizzatore del Salone Nautico per il periodo 15 settembre – 31 ottobre di ogni anno e per tutta la durata della concessione, il compendio oggetto della presente gara (ivi inclusa la parte di compendio eventualmente occupata dalla tensostruttura prevista dal PU) ad esclusione dei sedimi e dei beni costruiti sui medesimi o in corso di costruzione, nonché di una superficie di pertinenza delle edificazioni estesa per m 3 lungo il perimetro delle edificazioni stesse (salvo diverso accordo con l’organizzatore del Salone Nautico), ove ciò non interferisca con un funzionale utilizzo degli specchi acquei. Resta inteso che l’obbligo in questione è volto a consentire l’organizzazione delle future edizioni del “Salone Nautico” e verrà meno qualora vengano meno le finalità su cui l’obbligo si fonda.
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b.2. La concessione da rilasciare in esito alla presente gara avrĂ , pertanto, un periodo di sospensione per il periodo di tempo stabilito al punto che precede.
b.3 All’atto della sospensione, il concessionario – alla presenza di un funzionario delegato dall’Autorità Portuale e in contraddittorio con un delegato del soggetto organizzatore del Salone Nautico – provvederà alla redazione di un verbale di consegna in cui sia evidenziato lo stato di conservazione dei beni. Analogamente si provvederà all’atto della cessazione della sospensione.
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b.4. Qualora il concessionario non renda disponibile tutto, o anche solo parte, del compendio di cui al punto b.1, l’Autorità Portuale - oltre a poter disporre l’immediata decadenza dalla concessione e ad addebitare l’indennizzo previsto come per legge per le occupazioni abusive del demanio marittimo - addebiterà al soggetto inadempiente una penale pari ad € 30.000 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo fino a cinque giorni e € 50.000 per ogni giorno di ritardo successivo, fatto salvo il diritto di Autorità Portuale al risarcimento di eventuali maggiori danni e potendo la stessa provvedere ad escutere, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione la fideiussione rilasciata a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.
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c) Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Opere da realizzare fuori dall’area in concessione.Volumi minimi obbligatori
c.1. Sono a carico del concessionario gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi all’ambito di intervento come definito nel PU ed il medesimo è obbligato a realizzare, entro 5 (cinque) anni dal rilascio della concessione, tutte le relative opere, anche quando site al di fuori dell’area in concessione.
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c.2. Il concessionario è altresì obbligato a realizzare volumi non inferiori ai minimi previsti dal PU, che sono da intendersi a realizzazione obbligatoria anche quando non specificamente indicati come tali nel PU medesimo.
d) Canone
d.1. E’ obbligo del concessionario provvedere al pagamento anticipato del canone relativo alle aree concesse in due rate semestrali, da adeguarsi annualmente di ISTAT come per legge e come da decreto ministeriale in materia.
d.2 L’ammontare complessivo del canone a carico del concessionario verrà determinato al netto del periodo e delle superfici oggetto della sospensione di cui al punto sub lett. b) del presente articolo e tenuto conto degli elementi a tal fine rilevanti che saranno indicati in sede di offerta dal concorrente aggiudicatario.
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d.3. Ai fini della determinazione del canone si precisa che la concessione si articola in: specchi acquei, pontili galleggianti, aree a terra scoperte ed aree a terra con opere realizzate dal concessionario.
d.4. La determinazione del canone per i pontili galleggianti, per le aree scoperte e per le aree a terra con opere realizzate dal concessionario risulta fissato come segue:
— specchio acqueo: euro/mq/anno 1,193 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT),
— pontili galleggianti: euro/mq/anno 43,554 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT),
— aree scoperte: euro/mq/anno 1,536 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT),
— aree a terra con opere realizzate dal concessionario: - se non destinate ad attività commerciali euro/mq/anno 4,389 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT); - se destinate ad attività commerciali euro/mq/anno 43,554 (valore tariffario anno 2012, da adeguare ISTAT).
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d.5 Si precisa che il canone per le aree a terra con opere realizzate dal concessionario verrà applicato a partire dal certificato di agibilità delle opere medesime, mentre per il periodo anteriore verrà applicato il canone relativo alle aree scoperte. A tal fine il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ad Autorità Portuale l’avvenuto conseguimento del certificato di agibilità.
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e) Demolizione muro paraonde
Si precisa che è posta a carico dell’aggiudicatario la demolizione, prescritta dal PU, della struttura in cemento armato, costituita dal muro paraonde, del solaio in aggetto a sostegno del percorso pedonale e della struttura metallica presenti sulla banchina nord del compendio oggetto del bando, fatte salve diverse determinazioni che dovessero essere assunte in relazione alla revoca di cui all’art. 1, comma 10 del presente bando e al contenzioso di cui all’art. 8 lett. b);
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f) Realizzazione della banchina est
E’ posta a carico del concessionario la realizzazione della banchina est della darsena nautica quale conterminazione definitiva del retrostante terrapieno, banchina da realizzarsi in corrispondenza della scarpata come da planimetria di cui all’All. C.
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L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che conseguirà il punteggio più alto sulla base della valutazione dei seguenti elementi significativi risultanti da quanto contenuto nella “Busta B” di cui all’art. 4 del bando integrale.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Per i termini e le modalitĂ  di presentazione del ricorso si fa rinvio alla l. n. 1034/1971 e s.m.i. ed alle leggi vigenti in materia.
Fonte: OJS 2012/S 153-255996 (2012-08-08)