Servizio di composizione, stampa, cura del relativo indirizzario, incellophanatura e spedizione del Bollettino ufficiale della regione Liguria

Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria

Servizio di composizione, stampa, cura del relativo indirizzario, incellophanatura e spedizione del Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-12-12. L'appalto è stato pubblicato su 2011-10-20.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2011-10-20 Avviso di gara
2012-02-21 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2011-10-20)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Stampati e prodotti affini
Quantità o entità:
Il valore presunto complessivo quadriennale di gara è fissato in presunti 760 000,00 EUR = IVA 4 % esclusa; in 950 000,00 EUR = IVA 4 % esclusa in caso di un anno di rinnovazione contrattuale.950 000,00
Valore totale dell'appalto: 950 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Stampati e prodotti affini 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria
Indirizzo postale: via Fieschi 15
Codice postale: 16121
Città postale: Genova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.regione.liguria.it 🌏
E-mail: gareconsiglio.contratti@regione.liguria.it 📧
Telefono: +39 105485284/882/941 📞
Fax: +39 105485628 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-10-20 📅
Termine di presentazione: 2011-12-12 📅
Data di pubblicazione: 2011-10-22 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 204-332611
Numero GU-S: 204
Informazioni aggiuntive
Vd capitolato speciale d'appalto. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni e dell’offerta, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Deve essere allegato, in caso di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Servizio di composizione, stampa, cura del relativo indirizzario, incellophanatura e spedizione del Bollettino ufficiale della regione Liguria.
Quantità o entità:
Il valore presunto complessivo quadriennale di gara è fissato in presunti 760 000,00 EUR = IVA 4 % esclusa; in 950 000,00 EUR = IVA 4 % esclusa in caso di un anno di rinnovazione contrattuale.
Durata: 48 mesi
Numero di riferimento: CIG 3415591AD9
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Genova.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Requisiti di ordine generale e di partecipazione di natura soggettiva: i concorrenti, alla scadenza del relativo bando, a pena d’esclusione, dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia di documento di identità in corso di validità, di essere in possesso dei seguenti requisiti specificamente richiesti:
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1. di essere in regola con quanto indicato dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, che recita testualmente:
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non pos-sono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di pre-venzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società;
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19.3.1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
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e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (a tal fine l’impresa dovrà comunicare la matricola INPS, la matricola INAIL ed il tipo di CCNL applicato, o fornire copia di un documento unico di regola-rità contributiva aggiornato);
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l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12.3.1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248;
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m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
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m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. La circostan-za di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto a d un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
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1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 356, o della legge 31.5.1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
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1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui al-l'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
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a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
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3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25.9.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002;
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4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti;
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5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non e-siste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”.
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2. di essere iscritti all’Ufficio Registro delle imprese della CCIAA (od albo e registro relativo) con iscrizioni alla categoria inerente servizi relativi ad arti grafiche. In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti. Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, nonché consorzi stabili, il requisito deve essere in capo a tutti i componenti;
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3. di impegnarsi ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 123/2007, relativo al riconoscimento del personale delle imprese appaltatrici;
4. di impegnarsi ad ottemperare alle norme in materia antimafia per gli appalti pubblici, e in particolare alla legge 13.8.2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e sue modifiche ed integrazioni, ed alle determinazioni adottate in materia dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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5. di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN 29001 – ISO 9001 o di altra idonea certificazione a garanzia della qualità rilasciata da istituto specializzato, o certificato equivalente rilasciato da organismi in altri Stati membri. Il possesso della certificazione di qualità può documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 comma 1 e 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. È dunque consentito, salva ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità. In caso di ATI tale requisito può far capo alla sola mandataria; in caso di consorzio stabile deve essere posseduto dallo stesso. Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006;
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6. di essere in possesso di certificazione di qualità ambientale - Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001). Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006. Il possesso della certificazione di qualità può documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 co. 1 e 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000. È dunque consentito, salva ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità. In caso di ATI tale requisito può far capo alla sola mandataria; in caso di consorzio stabile deve essere posseduto dallo stesso. Tali prove alternative possono essere rappresentate da un breve relazione (di massimo 4 pagine facciate) volta ad indicare i processi adottati in materia di tutela dell’ambiente;
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7. di aver prestato, dimostrandolo con presentazione di idonea documentazione (da allegare), cauzione provvisoria del 2 % dell’importo complessivo quadriennale di gara, nelle modalità prescritte dal D.Lgs. n. 163/2006. In caso di ATI o consorzio non stabile, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e sottoscritta dalla capogruppo. Non è necessaria, quindi, la firma delle altre ditte. In caso di valore non corretto rispetto alle prescrizioni, sarà chiesta l’integrazione. In caso di consorzio stabile la polizza è intestata al consorzio stesso - art. importo della garanzia ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
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1. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, indicante altresì il numero di matricola INPS ed INAIL, l'indirizzo e-mail ed il numero di telefax a cui la Stazione Appaltante potrà inviare ogni informazione e comunicazione, corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore – l’art. 38 recita testualmente:
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“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società;
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
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i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto a d un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
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2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
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5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”.
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— di essere iscritti all’ufficio Registro delle imprese della CCIAA (od Albo e registro relativo) con iscrizioni alla categoria inerente servizi relativi ad arti grafiche. In caso di ATI o consorzi ordinari di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti. Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, nonché consorzi stabili, il requisito deve essere in capo a tutti i componenti,
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— di impegnarsi ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 123/2007, relativo al riconoscimento del personale delle imprese appaltatrici,
— di impegnarsi ad ottemperare alle norme in materia antimafia per gli appalti pubblici, e in particolare alla legge 13.8.2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e sue modifiche ed integrazioni, ed alle Determinazioni adottate in materia dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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4. di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN 29001 – ISO 9001 o di altra idonea certificazione a garanzia della qualità rilasciata da istituto specializzato, o certificato equivalente rilasciato da organismi in altri Stati membri. Il possesso della certificazione di qualità può documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 comma 1 e 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. È dunque consentito, salva ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità. In caso di ATI tale requisito può far capo alla sola mandataria; in caso di consorzio stabile deve essere posseduto dallo stesso. Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006;
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5. di essere in possesso di certificazione di qualità ambientale - sistemi di gestione ambientale (ISO 14001). Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006. Il possesso della certificazione di qualità può documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 co. 1 e 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000. È dunque consentito, salva ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità. In caso di ATI tale requisito può far capo alla sola mandataria; in caso di consorzio stabile deve essere posseduto dallo stesso. Tali prove alternative possono essere rappresentate da un breve relazione (di massimo 4 pagine facciate) volta ad indicare i processi adottati in materia di tutela dell’ambiente;
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6. di aver prestato, dimostrandolo con presentazione di idonea documentazione (da allegare), cauzione provvisoria del 2 % dell’importo complessivo quadriennale di gara, nelle modalità prescritte dal D.Lgs. n. 163/2006. In caso di ATI o consorzio non stabile, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e sottoscritta dalla capogruppo. Non è necessaria, quindi, la firma delle altre ditte. In caso di valore non corretto rispetto alle prescrizioni, sarà chiesta l’integrazione. In caso di consorzio stabile la polizza è intestata al consorzio stesso.
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Possono partecipare alla gara gli operatori economici comunitari, nonché, in conformità all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione europea o con l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Tuttavia, per l’esecuzione delle prestazioni rientranti nelle professioni riservate, dovranno in ogni caso essere indicati professionisti, in conformità alle previsioni della disciplina di gara, i quali siano titolari di diplomi e qualificazioni professionali conseguiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, rispetto ai quali opera la regola del mutuo riconoscimento, o in eventuali altri Paesi per i quali sussi-sta, su altre basi, la stessa regola del mutuo riconoscimento. Resta inteso che la partecipazione delle imprese straniere alla gara è ammessa solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 47 del D.Lgs. del 12.4.2006, n. 163.
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Posizione economica e finanziaria:
I concorrenti, alla scadenza del relativo bando, a pena di esclusione, dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
O di avere stipulato, non in subappalto, con soggetti privati o pubblici, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contratto per il servizio di composizione, stampa e spedizione per riviste, giornali o pubblicazioni periodiche di valore annuale pari o superiore ad 100 000,00 EUR IVA esclusa. Tale contratto deve prevedere una consegna al destinatario con cadenza almeno settimanale (ma è ammessa anche consegna quotidiana, 2 volte alla settimane, 3 volte la settimana, eccetera). La presenza della condizione richiesta - consegna al destinatario almeno settimanale, ma ammessa anche quotidiana, 2 volte alla settimane, tre volte la settimana, eccetera - dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di idonea documentazione probatoria, in sede di verifica, con applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (in fase quindi successiva alla gara). Tale dichiarazione, in fase di gara, deve inoltre riportare l’indicazione che la prestazione è avvenuta nel rispetto completo delle prescrizioni contrattuali richieste (la verifica di quanto autodichiarato, con le eventuali applicazioni delle sanzioni normativamente previste, sarà posta in una fase successiva alla gara). Nel triennio 2008-2009-2010, quindi, il contratto può essere stipulato con soggetti diversi, fermo restando che il valore di 100 000,00 EUR non può essere determinato sommando nel singolo anno il valore di più contratti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, ed in caso di consorzi ordinari di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40 %; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
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In caso di consorzi stabili il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dagli stessi.
Capacità tecnica e professionale:
O di avere n. 5 operatori addetti al servizio oggetto della gara assunti mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Eventuali unità a tempo parziale saranno rapportate all’intera unità in rapporto alla percentuale di part-time (ad esempio due persone part time al 50 % equivalgono ad un’unità a tempo pieno). Nel caso di raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40 %; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, il requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate;
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O che almeno 2 addetti, in possesso di esperienza pluriennale (dimostrabile in fase successiva di gara) nel settore della composizione tipografica, tra i cinque, saranno adibiti al servizio di composizione.
La Società dovrà altresì indicare il numero di telefax al quale l’Amministrazione possa inviare ogni tipo di comunicazione, comprese esclusione, aggiudicazione, non aggiudicazione.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Candidati: art. 75 D.Lgs. 163/2006 cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo quadriennale IVA esclusa.
Aggiudicatario: art. 113 D.Lgs. 163/2006 cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale IVA esclusa.
— ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 "l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti".
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CIG 3415591AD9 - numero gara 3427320.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Fondi propri - modalità di pagamento indicate nel capitolato speciale d'appalto, nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010 (in particolare art. 4 comma 3).
Contributo in sede di gara: la società dovrà provvedere al pagamento del versamento del contributo, pari ad 80,00 EUR, a favore dell’Autorità vigilanza contratti pubblici – CIG 3415591AD9 - numero gara 3427320.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
— Imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative,
— Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909, n. 422 e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443,
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— Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,
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— Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.lgs. 163/2006,
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— Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006,
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— Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.7.1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi - vd. legislazione in materia e capitolato speciale d'appalto.
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L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:
D.Lgs. n. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 e loro modificazioni ed integrazioni - capitolato speciale d'appalto.
Nomi e qualifiche professionali del personale

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2011-12-15 📅
Luogo di apertura:
Seduta pubblica presso Sede del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria - Genova, via Fieschi 15. Si procederà all’esame preliminare della documentazione amministrativa e successivamente alla lettura dell’offerta economica.
Luogo: Seduta pubblica presso Sede del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria - Genova, via Fieschi 15. Si procederà all’esame preliminare della documentazione amministrativa e successivamente alla lettura dell’offerta economica.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Le imprese concorrenti potranno presenziare mediante soggetto incaricato munito di documento di identità nonché di delega, procura o altro atto volto a dimostrare il collegamento giuridico tra la Società e la suddetta persona.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Altre lingue: Vd art. 6 comma 7) capitolato.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: ufficio provveditorato ed economato - sezione provveditorato
dott.ssa Beatrice Corradi - sig.a Marina Abisso
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.appaltiliguria.it:8080/ 🌏
URL dei documenti: http://http://www.appaltiliguria.it:8080/. 🌏

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 3415591AD9

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR - Tribunale amministrativo regionale Liguria
Indirizzo postale: via dei Mille 9
Città postale: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 103762092 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/ 🌏
Fax: +39 103993931 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione/comunicazione ricorso innanzi al TAR Liguria - entro 120 giorni dalla pubblicazione/comunicazione ricorso straordinario innanzi al presidente della Repubblica.
Appalto rinnovabile
Cadenza presunta quadriennale + eventuale rinnovo di n. 1 anno.
Fonte: OJS 2011/S 204-332611 (2011-10-20)
Avviso di aggiudicazione (2012-02-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 950 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Telefono: +39 0105485284/5882/941 📞
Fax: +39 0105485628 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-02-21 📅
Data di pubblicazione: 2012-02-22 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 36-057713
Si riferisce all'avviso: 2011/S 204-332611
Numero GU-S: 36
Informazioni aggiuntive
Valore presunto complessivo quadriennale di gara presunti 760 000,00 EUR IVA 4 % esclusa - 950 000,00 EUR IVA 4 % esclusa in caso di un anno di rinnovazione contrattuale.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: CIG 3415591AD9 - numero gara 3427320

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2012-01-13 📅
Nome: Poligrafica Ruggiero SRL
Indirizzo postale: zona industriale Pianodardine
Città postale: Avellino
Codice postale: 83100
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: polrugg@tin.it 📧
Indirizzo Internet: http://www.poligraficaruggiero.it 🌏
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
URL dei documenti: http://www.appaltiliguria.it:8080/ 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: via dei Mille 8
Codice postale: 16136
Telefono: +39 0103762092 📞
Fax: +39 0103993931 📠
Fonte: OJS 2012/S 036-057713 (2012-02-21)