Quantità o entità
Il servizio è finanziato mediante la gestione dello stesso e, dunque, mediante l’incasso dei relativi proventi, da parte dell’aggiudicatario.La progettazione e la realizzazione delle opere e degli impianti di distribuzione del gas, strumentali all’espletamento del servizio e previste nel piano industriale di cui all’art. 8 e ss. del contratto di servizio, salvo quelle già esistenti, saranno effettuate, a cura e spese del gestore, senza alcun contributo o corrispettivo da parte dell’ente affidante.Saranno invece finanziate dal comune o dagli utenti, e realizzate dal gestore, le sole opere di manutenzione straordinaria e di ampliamento della rete che vengano esplicitamente richieste dal comune stesso nel corso del periodo di affidamento e che non siano comprese tra gli interventi previsti nei piani industriali offerti per ciascun comune, come anche regolati dagli artt. 8 e segg. del contratto di servizio.Il concorrente, dopo aver compiuto un sopralluogo sul territorio dei comuni interessati, dovrà elaborare un piano industriale per lo sviluppo della rete e degli impianti per ciascun comune, dal quale dovranno risultare tutte le opere inerenti ad eventuali interventi di sviluppo e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali piani industriali, da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica come da disciplinare di gara, dovranno contenere, come minimo, l’estensione delle reti di distribuzione gas metano previste nei progetti preliminari di ampliamento allegati ai documenti di gara per ciascun comune e saranno soggetti a valutazione in sede di gara.L’importo del servizio è stimato in complessivi 11 629 152,00 EUR (undicimilioniseicento-ventinovemilacentocinquantadue/00), al netto di IVA, per il termine di vigenza del contratto (12 anni ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000).Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale del comune e personale della futura aggiudicataria, non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Non si ritiene di dover procedere alla redazione di uno specifico DUVRI.A titolo di canone annuo di concessione, il gestore dovrà corrispondere agli enti affidanti un canone risultante dal valore in EUR/utente (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero degli utenti attivi nei rispettivi comuni al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Il canone unitario dovrà anche essere aggiornato ciascun anno secondo l’indice FOI dell’ISTAT, a partire dal secondo anno.Oltre al canone annuo di concessione suddetto, al momento della sottoscrizione del contratto il gestore dovrà impegnarsi a corrispondere ai comuni concedenti anche la somma una tantum minima di 300 000,00 EUR (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), da versare in 2 rate uguali, la prima da versarsi entro la data di stipula del contratto di servizio e la seconda entro il 30.9.2011: tale importo una tantum, elevabile dai concorrenti in sede di offerta economica, sarà valutato in sede di gara e ripartito tra i comuni sulla base delle percentuali più sotto indicate.Sono a carico del Gestore, oltre agli oneri di progettazione degli interventi, anche le richieste per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., da richiedere ad enti, amministrazioni o privati per la realizzazione di eventuali opere ed ogni ulteriore onere connesso.Al fine di consentire l’acquisizione al comune della rete infrastrutturale e degli impianti connessi, il gestore subentrante, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L.vo n. 164/2000, sarà tenuto a corrispondere un rimborso a favore del gestore uscente. Il valore di detto rimborso, risultante dalla stima commissionata dai comuni ed approvata con deliberazioni della Giunta municipale n. 370 del 22.12.2010 per il Comune di Corridonia e n. 149 del 23.12.2010 per il comune di Monte San Giusto, ammonta a complessivi:— 2 789 936,00 EUR (duemilionisettecentottantanovemilanovecentotrentasei/00), oltre IVA, per il Comune di Corridonia,— 1 725 566,00 EUR (unmilionesettecentoventicinquemilacinquecentosessantasei/00), oltre IVA, per il comune di Monte San Giusto.Il rimborso, in quanto dovuto a termini di legge, dovrà essere corrisposto dall’aggiudicataria al gestore uscente al momento della stipulazione del contratto, con i singoli comuni, nelle forme che saranno definite.Si rende noto che il Gestore uscente, come da prospetti allegati agli elaborati di gara, ha diversamente stimato per i 2 comuni il valore di rimborso degli impianti, come segue:— 5 688 533,00 EUR, oltre IVA, per il Comune di Corridonia,— 3 169 422,00 EUR, oltre IVA, per il comune di Monte San Giusto.Con la partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dichiara di essere a perfetta conoscenza della suddetta diversa stima operata dal gestore uscente degli impianti oggetto di concessione e di impegnarsi a versare, direttamente al medesimo gestore uscente, l’eventuale differenza del valore di rimborso che, in corso di esecuzione del contratto di concessione oggetto della presente procedura o successivamente, sia accertata e disposta dall’autorità amministrativa, arbitrale o giudiziale competente, in ogni caso tenendo indenni i comuni concedenti da ogni e qualsiasi obbligazione o responsabilità per il pagamento della detta differenza e per la stima posta a base della presente procedura. Dunque, nessuna pretesa potrà far valere il gestore entrante nei confronti dei comuni concedenti per l’eventuale maggior somma che sarà tenuto a versare al gestore uscente, quale rimborso del valore industriale delle reti, dotazioni e impianti, configurandosi la partecipazione alla gara quale espressa ed irrevocabile rinuncia in tal senso.Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio l’ammortamento residuo del suddetto investimento, posto a carico del successivo affidatario, non potrà essere superiore al 50 % dell’investimento medesimo, che è complessivamente, sulla base della stima dei comuni, pari ad 4 515 502,00 EUR e, quindi, non potrà essere superiore ad 2 257 751,00 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo precedente. L’offerta di un ammortamento, nei dodici anni, superiore al 50 % sarà oggetto di valutazione in sede di gara.L’aggiudicatario, prima della stipula dei contratti di affidamento, sarà tenuto ad effettuare, oltre al versamento ai singoli comuni delle spese e diritti di rogito per la stipula dei contratti medesimi come da disciplinare, anche il versamento, a favore del Comune di Corridonia, della somma quantificata in circa 50 000,00 EUR, quale contributo alle spese di procedura relative a:— consulenza tecnica e legale per l’affidamento del servizio,— indizione della gara (spese di pubblicazione),— emolumenti alla commissione giudicatrice (membri esterni),— spese tecniche derivanti dalla redazione del progetto preliminare.Il gestore, infine, ai sensi dell’art. 25.3 del contratto di servizio, sarà tenuto a versare agli enti anche gli oneri per l’attività di alta sorveglianza e controllo, svolta da un soggetto appositamente nominato da ciascun ente, per un importo annuo corrispondente a 5 000,00 EUR per il Comune di Corridonia e ad 3 000,00 EUR per il comune di Monte San Giusto.