Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, mediante l’istituto dell’avvalimento, avvalendosi quindi dei requisiti posseduti da altro soggetto.