Informazioni aggiuntive
Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presenta procedura ristretta dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:
a) in lingua italiana;
B carta legale o resa legale;
c) contenente l’indicazione del numero di partita IVA e del codice fiscale dell’impresa;
d) con sottoscrizione dei legale rappresentante dell’impresa o di suo procuratore; (nel caso dl imprese che intendano presentare offerta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata; dovrà inoltre recare l’indicazione della qualifica attribuita a ciascuna impresa nell’ambito dell’Associazione, nonché l’indicazione del tipo di raggruppamento che si intende costituire (orizzontale o verticale);
e) in busta chiusa sull’esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell’impresa nonché la seguente dicitura: "Gara d’appalto: appalto multiservice (lotto unico) relativo ai servizi di pulizia autobus e servizi logistici".
La medesima dovrà essere corredata da apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo III.2).
La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:
Trentino trasporti esercizio SpA, segreteria generale, II piano palazzina Esercizio, via Innsbruck, 65, 38121 Trento, ITALIA entro il giorno 4.4.2011 (12:00) con le seguenti modalità:
— mediante raccomandata del servizio postale statale,
— mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati,
— mediante consegna diretta a Trentino trasporti esercizio SpA - segreteria generale, II piano, palazzina Esercizio in via Innsbruck 65, 38121 Trento, ITALIA, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data a ora di ricevimento.
La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione dei plico contenente la documentazione entro il termine sopra citato (ai fini dell’ammissione farà fede il timbro di spedizione postale/dei corriere da cui risultino la data e l’ora di spedizione). È onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione entro il termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi deIl’avvenuto ricevimento della stessa. Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.
Avvertenze:
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili, unitamente al presente bando, nel sito www:ttesercizio.it sezione "gare e appalti". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Le dichiarazioni sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l’espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla presente procedura di gara. Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un’associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni sostitutive devono riferirsi ad ogni singola impresa e devono essere rese dal rappresentante legale di ciascuna di esse. I requisiti di partecipazione di cuI al paragrafo III.2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (entro il giorno 4.4.2011 (12:00)).
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo III.2.1), III.2.2) e III.2.3), di quelle dovute nel caso di ricorso all’istituto dell’awalimento e, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione al fine delle verifiche di cui all’38 c. 1 lett. m - quater) del D.Lgs. 163/2006, da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1) lett. A) comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara.
Nel corso della procedura di selezione, qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni ai fini della decisione in merito all’ammissione alla fase successiva della gara (art. 46 D.Lgs. 163/2006). In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.
In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sedo legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale In uno dei paesi appartenenti all’Unione europea. La documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da traduzione con dichiarazione attestante la conformità all’originale.
Quesiti a carattere procedurale e tecnico da formulare per iscritto entro 8 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Se i quesiti proposti saranno valutati di interesse generale, le risposte date per iscritto saranno pubblicate sul sito internet.
Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno indicate nella lettera di invito.
Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dalla Stazione Appaltante per l’impresa aggiudicataria. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati di cui all’art. 48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006), come previsto dall’art. 48, c. 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n, 163, secondo le modalità che saranno indicate nell’invito. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione del requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie.
Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L’inosservanza di tale divieto determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice. penale.
I consorzi sono tenuti ad indicare nell’offerta per quali consorziati il consorzio concorre, pena l’esclusione.
In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.
Le imprese concorrenti stabilite in altri stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione, unitamente all’istanza dei partecipazione, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Avvalimento:
In conformità all’ad. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso del soli requisiti per la partecipazione all’appalto, oltre alle dichiarazioni di cui al paragrafo III.2) dovranno essere prodotte:
a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa offerente attestante l’avvalimento dei requisiti sub III.2.2) e/o III.2.3), necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nei gruppo.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante, il concorrente può avversi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
All’atto della presentazione dell’offerta le imprese invitate dovranno presentare, a pena di esclusione, la ricevuta di versamento a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo pari ad 80,00 EUR a favore dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità indicate nell’invito a licitazione.
La presente procedura viene identificata con il seguente codice CIG riportato al punto IV.3.1.
Ai sensi del D.Lgs. 106/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine e per il quale sono stati raccolti, con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza. Il titolare del trattamento è Trentino trasporti esercizio SpA. Il responsabile del trattamento è il dott. Mauro Allocca. I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Responsabile del procedimento: ing. Giancarlo Crepaldi.
Altre informazioni:
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione europea.
Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall’Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione positiva di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, di cui alla lettera B) eventualmente presentata in lingua straniera, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000.
Per le imprese non residenti in Italia l’iscrizione di cui alla lettera C1) dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) e presentare la dichiarazione positiva di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1.9.1993 n. 385 di cui al punto III.2.2).
Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell’impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna, nonché dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Per quanto riguarda la fascia di appartenenza richiesta alla lettera C1), un’impresa del raggruppamento dovrà essere classificata almeno in fascia "C" o superiore, fermo restando che cumulativamente dovrà essere raggiunto il valore previsto alla fascia "D".
Relativamente alle attività di pulizia, i requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera C2) e C3) devono essere posseduti e dichiarati singolarmente da ciascuna impresa raggruppata che svolgerà l’attività di pulizia, a pena di esclusione.
Il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera C4) potrà essere cumulato dalle imprese partecipanti al raggruppamento, fermo restando che dovrà essere posseduto da un’impresa del raggruppamento nella misura minima del 50 %, a pena di esclusione.
Il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera C5) potrà essere cumulato dalle imprese partecipanti al raggruppamento, fermo restando che dovrà essere posseduto da un’impresa del raggruppamento nella misura minima del 50 %, a pena di esclusione.
In caso di consorzio ex art. 2602 CC o di GEIE, il consorzio ex art. 2602 CC e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il GEIE e le imprese facenti parte del GEIE indicate in sede di offerta dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1.9.1993 n. 385 di cui al punto III.2.2).
In caso di consorzio, ex art. 2602 CC non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate, nonché l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Per quanto riguarda la fascia di appartenenza richiesta alla lettera C1), un’impresa consorziata o facente parte del GEIE dovrà essere classificata almeno in fascia "C" o superiore, fermo restando che cumulativamente dovrà essere raggiunto il valore previsto alla fascia D".
Relativamente alle attività di pulizia, i requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera C2) e C3) devono essere posseduti e dichiarati singolarmente da ciascuna impresa consorziata o facente parte del GEIE, che svolgerà l’attività di pulizia, a pena di esclusione.
Il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera C4) potrà essere cumulato dal consorzio e dal GEIE, fermo restando che dovrà essere posseduto da un’impresa consorziata o facente parte del GEIE nella misura minima del 50 %, a pena di esclusione.
Il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera C5) potrà essere cumulato dal consorzio e dal GEIE, fermo restando che dovrà essere posseduto da un’impresa consorziata o facente parte del GEIE nella misura minima del 50 %, a pena di esclusione.
Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica di cui sopra. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
I GEIE dovranno indicare le imprese facenti parte del GEIE.