Informazioni aggiuntive
I soggetti che hanno interesse ad essere invitati alla presente licitazione, dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:
a) in lingua italiana;
b) in carta legale o resa legale;
c) contenente l'indicazione del numero di partita IVA e del codice fiscale dell'impresa;
d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa o di suo procuratore (nel caso di imprese che intendano presentare richiesta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni impresa associata);
e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'impresa nonché la seguente dicitura: "Appalto misto: lavori di ricostruzione del Presidio ospedaliero di Mezzolombardo (TN) e gestione e manutenzione dei servizi".
La medesima dovrà essere corredata da apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo III.2 (si invita ad utilizzare i fac simili A, B, C e D).
La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:
Provincia autonoma di Trento – Agenzia per i servizi - ufficio gestione gare, via Dogana, 8, 38100 Trento, 1^ piano, stanza 101, ITALIA, entro il giorno 21.4.2011 (12:00),
— mediante raccomandata del servizio postale statale,
— mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati,
— mediante consegna diretta all’ufficio gestione gare, via Dogana, 8, 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.
La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta, che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (ai fini dell’ammissione farà fede il timbro di spedizione postale/del corriere da cui risulti la data e l’ora di spedizione). È onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione nel termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell’avvenuto ricevimento della stessa.
Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione ed allegati al presente bando di gara.
La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Le dichiarazioni sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara.
Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un’associazione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 CC, le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante (o procuratore) di ogni singola impresa associata e/o consorziata, pena l’esclusione.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione.
La mancata presentazione delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al precedente par. III.2.1), III.2.2 e III.2.3, comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara.
Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.
In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione europea. La documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da traduzione con dichiarazione attestante la conformità all’originale.
Quesiti a carattere procedurale o tecnico da formulare per iscritto entro 8 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno indicate nella lettera di invito.
Si precisa che il termine per la presentazione delle offerte non sarà inferiore a 120 giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.
Gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono visionabili nell’elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" disponibile sul sito internet dell’Amministrazione
www.appalti.provincia.tn.it unitamente al capitolato speciale.
Gli elaborati del progetto preliminare saranno trasmessi ai concorrenti invitati su supporto informatico.
Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dall’Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati di cui all’art. 48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006), come previsto dall’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità che saranno indicate nell’invito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione dei requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie.
Ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti nell’invito a licitazione. Non ammessa la cessione del contratto.
In particolare, il subappalto sarà ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa per quanto riguarda la realizzazione dell’opera (si rinvia all’art. 33 del capitolato speciale di appalto); relativamente alla fase della gestione, il subappalto sarà invece ammesso entro il limite del 30 % dell’importo riferito alla medesima fase.
Esecuzione dei lavori: il termine di esecuzione dei lavori sarà quello risultante dall’offerta e indicato in contratto, decorrente dalla data risultante dal verbale di consegna (art. 10 del capitolato speciale di appalto). Esso non potrà comunque essere superiore a 850 (ottocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data risultante dal verbale di consegna.
Si precisa infine che il miglioramento temporale, presentato in sede di offerta, non potrà essere superiore a 250 giorni e dovrà essere adeguatamente motivato (si rinvia ai "Parametri e criteri di valutazione delle offerte").
Gestione e manutenzione dei servizi: il servizio di gestione e manutenzione avrà una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Esso potrà essere, a discrezione insindacabile della stazione appaltante, rinnovato per la durata di ulteriori anni 4 (quattro). Si rinvia all’art. 49 del capitolato di oneri.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L’inosservanza di tale divieto determina l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze di partecipazione e le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, unitamente all’istanza dei partecipazione, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’istanza di partecipazione. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni qualora le imprese di cui sopra siano selezionate per la presentazione delle offerte ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative istanze di partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Il soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato da più soggetti partecipanti alla gara, né partecipare in più raggruppamenti temporanei, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
Ai sensi dell'art. 20 comma 10 della LP 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20 comma 10 della LP 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
Le suddette limitazioni alla partecipazione operano sia nei confronti della persona fisica o giuridica associata dall’impresa ai fini della progettazione esecutiva (comprensiva del piano di sicurezza) sia nei confronti del soggetto associato all'impresa ai fini della fase di gestione e manutenzione dei servizi.
Soggetto privo del requisito di cui al par. III.2.2 sub 1).
Si ribadisce che l’impresa esecutrice priva del requisito di qualificazione per la parte progettazione in quanto in possesso di qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzato, per la sola costruzione, dovrà partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese (anche costituendo) con uno dei soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. 163/2006.
In tale caso l’impresa esecutrice dovrà, a pena di esclusione, rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai par. III.2.1 lett. A) e par. III.2.2 sub 1 (SOA per sola costruzione), mentre il soggetto associato a fini della progettazione esecutiva dovrà rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al par. III.2.1 lett. B).
Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere sottoscritte dal professionista nel caso di professionista singolo, da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società o consorzio stabile.
Soggetto privo del requisito di cui al par. III.2.2 sub 2 e par. III.2.3.
Si ribadisce che l’impresa esecutrice priva dei requisiti di cui al par. III.2.2 sub 2 e III.2.3 relativi alla fase di gestione e manutenzione dei servizi dovrà presentare domanda di partecipazione in associazione temporanea con uno o più soggetti in possesso di tali requisiti.
In tale caso l’impresa esecutrice dovrà rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai par. III.2.1 lett. A) e III.2.2 sub 1), mentre ciascuno di soggetti associati ai fini della gestione e manutenzione dei servizi dovrà rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai par. III.2.1 lett. C), par. III.2.2 sub 2 e par. III.2.3.
Avvalimento:
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006.
In tal caso, ai fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti per la partecipazione all’appalto, oltre alle dichiarazioni di cui al par. III.2.1 dovranno essere prodotte:
1) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, da dichiarare con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo III.2.1. punto a1);
3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si evidenziano le seguenti prescrizioni contenute nel capitolato speciale:
— deve essere istituito, al momento dell’attivazione della fase di gestione e manutenzione, una sede operativa di commessa nell’ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento, dotato di recapito telefonico, fax e posta elettronica. Tale sede potrà anche essere stabilita nell’ambito di una struttura provinciale o di ente strumentale o dell’APSS, previo assenso dell’amministrazione provinciale o del rispettivo ente strumentale o dell’APSS e previa regolazione economica dei rapporti per l’uso dei locali da adibire a sede di commessa (art. 61 capitolato d’oneri),
— il nuovo edificio dovrà ottenere la certificazione LEED di livello Argento o superiore, ove un livello più elevato sia offerto in sede di gara; il mancato conseguimento della certificazione LEED ovvero il suo conseguimento ad un livello inferiore è soggetto alle penali ed all’imputazione a carico dell’inadempiente dei maggior costo gestionale connesso al mancato raggiungimento del livello LEED come previste e disciplinate dall’articolo 14-bis del capitolato speciale d’appalto,
— in caso di errori o omissioni progettuali, il prezzo per la realizzazione dell’opera rimarrà comunque fisso ed invariabile e che, pertanto, gli oneri conseguenti all’esecuzione della variante in corso d’opera approvata ai sensi della lettera "c" del comma 1 dell’articolo 51 della LP 26/1993 saranno posti a carico dell’appaltatore, ferma restando che l’amministrazione richiederà anche il rimborso dei costi sostenuti per la progettazione, eventualmente anche tramite incameramento della cauzione definitiva e/o escussione della polizza assicurativa dei progettisti. Si rinvia all’art. 3 comma 6 del CSA per maggiori dettagli,
— ai sensi dell’art. 16 bis del CSA, verrà riconosciuto ai progettisti dell’aggiudicatario nonché a favore dei progettisti del secondo, terzo e quarto offerente che seguono nella graduatoria finale delle offerte pervenute, un importo forfetario dei costi sostenuti e dell’impegno richiesto nella predisposizione della progettazione previa presentazione di idonea documentazione. L’importo complessivo messo a disposizione, comprensivo di ogni onere fiscale e dell’IVA eventualmente dovuta, è pari a 600 000,00 EUR e verrà ripartito equamente tra le quattro offerte come anzidetto precisato. Si rinvia all’art. 16-bis "Rimborso forfetario dei costi di progettazione" per ulteriori precisazioni.
Si invita inoltre il concorrente a prestare attenzione al par. 4.6 "Ulteriori adempimenti successivi all’aggiudicazione ai fini della validazione ed approvazione del progetto e della stipulazione" dell’elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".
All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la ricevuta di versamento del contributo pari ad 500,00 EUR a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 3.11.2010), con le modalità indicate nell’invito a procedura ristretta.
La presente procedura viene identificata con il seguente codice CUP C89H10000100003 e codice CIG 131280729B.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Si avverte che la presentazione dell’offerta sarà subordinata all’effettuazione di un sopralluogo con un tecnico incaricato dall’amministrazione.
La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante. Si procederà alla trasmissione delle lettere di invito anche nel caso in cui sia pervenuta una sola richiesta valida; si applicano gli artt. 55 comma 4 ed 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare l’appalto, qualora le offerte pervenute non siano ritenute adeguate rispetto agli obiettivi della gara, ovvero per ragioni di pubblico interesse che abbiano comportato variazioni agli obiettivi perseguiti, rimanendo escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata dell’opera ex art. 46 della LP 26/93 in pendenza di stipulazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 9, ultimo periodo, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto, sempre che il ritardo non sia totalmente o parzialmente imputabile allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione Appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione Appaltante). Ai sensi dell’art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
La realizzazione dell’opera e la successiva fase di gestione rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui cantieri per quanto attiene alla realizzazione dell’opera ed alla predisposizione del piano delle misure di sicurezza e coordinamento in sede di predisposizione del progetto esecutivo (vedi art. 30 del capitolato speciale d’appalto) e del DUVRI (vedi articolo 80 capitolato d’oneri).
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per il quale sono stati raccolti, con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza.
Il responsabile del trattamento è il sostituto dirigente dell’Agenzia. I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del procedimento ai sensi della LP 23/1992: dott.ssa Paola Pellegrini.